5 . 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 324/9
REGOLAMENTO (CEE) N. 3413/85 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 1985
che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero
greggio , come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 2 marzo 1970 , relativo alle modalità di applicazione per la
concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero (*),
modificato dal regolamento (CEE) n . 1467/77 Q ; che
l'importo della restituzione così calcolato per quanto
concerne gli zuccheri aromatizzati o colorati deve appli
carsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato
per 1 % di tale tenore ;
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 1482/85 (2), in particolare
l'articolo 19 , paragrafo 4, primo comma, lettera a),
considerando che la situazione del mercato mondiale o le
esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere
necessaria la differenziazione della restituzione per lo
zucchero secondo la sua destinazione ;
visto il parere del comitato monetano, considerando che in casi particolari 1 importo della resti
tuzione può essere fissato mediante atti di natura diversa ;
considerando che, ai sensi dell articolo 19 del regola
mento (CEE) n . 1785/81 , la differenza tra i corsi o i prezzi
praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'arti
colo 1 , paragrafo 1 , lettera a), dello stesso regolamento, e i
prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compen
sata da una restituzione all'esportazione ;
considerando che, al fine di permettere il normale funzio
namento del regime delle restituzioni , occorre applicare
per il calcolo di queste ultime :
— per le monete che restano tra di esse ali interno di uno
scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui
si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter,
paragrafo 2, del regolamento (CEE) n . 974/71 (8),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 855/
84 0,
considerando ché ai sensi del regolamento (CEE) n .
766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968 , che stabilisce
le norme generali per la concessione di restituzioni all'e
sportazione dello zucchero (3), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 1489/76 (4), le restituzioni per lo
zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo
stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della
situazione sul mercato comunitario e sul mercato
mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi
di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso
regolamento ; che, in conformità dello stesso articolo, è
opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto econo
mico delle esportazioni previste ;
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti
di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete
della Comunità' di cui al trattino precedente e del
predetto coefficiente ;
considerando che la restituzione deve essere fissata ogni
due settimane ; che la stessa può essere modificata nell'in
tervallo ;
considerando che per lo zucchero greggio la restituzione
deve essere fissata per la qualità tipo ; che quest'ultima è
definita all'articolò 1 del regolamento (CEE) n . 431 /68 del
Consiglio, del 9 aprile 1968 , che determina la qualità tipo
per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera
della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore
dello zucchero (*) ; che tale restituzione è inoltre fissata in
conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n . 766/68 ; che lo zucchero candito è stato definito
dal regolamento (CEE) n . 394/70 della Commissione , del
considerando che 1 applicazione delle suddette modalità
alla situazione attuale dei mercati nel settore dello
zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero
nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare
la restituzione conformemente agli importi di cui in alle
gato al presene regolamento ;
(') GU n . L 177 dell l . 7 . 1981 , pag. 4 .
(2) GU n . L 151 del 10 . 6 . 1985, pag. 1 .
(3) GU n . L 143 del 25 . 6 . 1968 , pag. 6 .
(4) GU n . L 167 del 26 . 6 . 1976, pag. 13 ,
O GU n . L 89 del 10 . 4 . 1968 , pag. 3 .
(6) GU n . L 50 del 4. 3 . 1970, pag. 1 .
0 GU n . L 162 dell' I . 7 . 1977, pag. 6 .
(8) GÙ n . L 106 del 12 . 5 . 1981 , pag. 1
H GU n . L 90 dell' i . 4 . 1984, pag. 1 .
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considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per lo zucchero,
1785/81 , come tali e non denaturati , sono fissate agli
importi di cui in allegato.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'arti
colo 1 , paragrafo 1 , lettera a), del regolamento (CEE) n .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre
1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
,in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1985 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
ALLEGATO
al regolamento della Commissione , del 4 dicembre 1985 , che fissa le restituzioni
all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali
(ECU)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Importo della restituzione
Designazione delle merci
per 100 kg
per 1 % di contenuto
in saccarosio e per
100 kg netti del
prodotto in questione
17.01 Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :
A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :
( I) Zuccheri bianchi :
(a) zuccheri canditi
(b) altri
(II) Zuccheri aromatizzati o colorati
B. Zuccheri greggi :
II . altri :
(a) zuccheri canditi
(b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti
(c) zuccheri greggi in imballagio immediato non superiore a 5 kg
netti di prodotto
(d) altri zuccheri greggi
40,18
40,37
36,96 (■)
37,14 (')
(2)
0,4018
0,4018
(') Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 % . Se il rendimento dello zucchero greggio
esportato differisce dal 92 % , l' importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni
dell'articolo 5 , paragrafo 3 , del regolamento (CEE) n . 766/68 .
(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n . 2689/85 (GU n . L 255 del 26 . 9 . 1985, pag . 12), modificato dal regolamento (CEE) n .
3251 /85 (GU n . L 309 del 21 . 11 . 1985, pag . 14).
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