N. L 360/ 10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 21 . 12. 82
REGOLAMENTO (CEE) N. 3414/82 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1982
che (issa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, modificare i prelievi conformemente ali allegato del
presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi all'importazione per le carni bovine conge
late sono fissati nell'allegato .
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 805/68 del Consiglio, del
27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine ('), modificato da
ultimo dall'atto di adesione della Grecia (2), in partico
lare l'articolo 12, paragrafo 8 ,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione
per le carni bovine congelate sono stati fissati dal rego
lamento (CEE) n . 31 45/82 (3) ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n . 3145/82 ai dati ed alle quota
zioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3 gennaio
1983 .
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag. 24 .
(2) GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979, pag. 17 .
(3) GU n . L 331 del 26 . 11 . 1982, pag. 21 .
21 . 12 . 82 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 360/ 11
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1982, che fissa i prelievi all'importa
zione per le carni bovine congelate (*) per il periodo che inizia il 3 gennaio 1983
(ECU/ 100 kg)
Numero della tariffa doganale comune Importo
— Peso netto —
02.01 A II b) 1 179,071
02.01 AH b) 2 143,257 (a)
02.01 Ali b) 3 223,839
02.01 A IIb) 4 aa) 268,607
02.01 A II b) 4 bb) 11 223,839 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 22 (b) 223,839 (a)
02.01 AH b) 4 bb) 33 308,003 (a)
(') In conformità del regolamento (CEE) n . 435/80 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari
degli Stati africani , dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei
dipartimenti francesi d'oltremare .
(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti , importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del rego
lamento (CEE) n . 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applica
zione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni .
(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato
conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee .
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