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Regolamento (CEE) n. 3414/85 della Commissione del 4 dicembre 1985 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 03.01 A I a) della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 324 del 05/12/1985 pag. 0011 - 0011
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 14 pag. 0214
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 14 pag. 0214
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REGOLAMEREGOLAMENTO (CEE) N. 3414/85 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 1985
relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 03.01 A I a) della tariffa doganale comune
LALA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 2055/84 (2), ed in particolare l'articolo 3,
considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno adottare disposizioni relative alla classificazione di pesci freschi, refrigerati o congelati della specie « Salmo gairdnerii » o « Salmo irideus » allevati in acqua di mare o acqua salata e che per questo possono avere grandi dimensioni (fino a circa 6 chilogrammi);
considerando che, la sottovoce 03.01 A I a) della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3147/85 (4) comprende le trote;
considerando che i pesci debbano essere classificati nella nomenclatura della tariffa doganale comune a seconda della specie zoologica;
considerando che i pesci della specie « Salmo gairdnerii » e « Salmo irideus » sono dal punto di vista zoologico delle trote;
considerando che il fatto di essere stati allevati in acqua di mare o acqua salata e di poter avere grandi dimensioni (fino a circa 6 kilogrammi) non influisce sulla classificazione doganale di questi pesci; che pertanto rientrano nella sottovoce 03.01 A I a) della tariffa doganale comune;
considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al'avviso del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I pesci freschi, refrigerati o congelati della specie « Salmo gairdnerii » o « Salmo irideus » allevati in acqua di mare o in acqua salata e che per quanto possono avere grandi dimensioni (fino a circa 6 chilogrammi), debbono essere classificati nella tariffa doganale comune nella sottovoce:
03.01 Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:
A. d'acqua dolce:
I. Trote o altri salmonidi:
a) Trote
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore otto giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1985.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
((1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 191 del 16. 7. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 299 del 13. 11. 1985, pag. 5.
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