6. 12. 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 316/23
REGOLAMENTO (CEE) N. 3415/84 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 1984
che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali , alle farine , alle semole e
ai semolini di frumento o di segala
dall articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n . 974/71 (6), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 855/84 Q,
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete , constatati
durante un periodo determinato, in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino
precedente e del predetto coefficiente ;
che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4
dicembre 1984 ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n . 3131 /84 ai prezzi d'offerta e ai
corsi odierni , di cui la Commissione ha conoscenza,
conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore
conformemente all'allegato al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di
cui all'articolo 1 , lettere a), b), e c), del regolamento
(CEE) n . 2727/75 sono fissati nell'allegato .
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre
1984.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
1018/84 (2), in particolare l'articolo 13 , paragrafo 5,
visto il regolamento n . 129 del Consiglio, relativo al
valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da
applicare nel quadro della politica agricola comune (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
2543/73 (4), in particolare l'articolo 3 ,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione
dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle
semole e semolini di grano sono stati fissati dal
regolamento (CEE) n . 3131 /84 (^ e dai successivi
regolamenti modificativi ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi, occorre
applicare per il calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 281 dell'1 . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag. 1 .
(3) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962, pag. 2553/62.
(4) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag. 1 .
0 GU n . L 293 del 10 . 11 . 1984, pag. 1 .
(6) GU n . L 106 del 12. 5 . 1971 , pag . 1 .
Q GU n . L 90 dell' i . 4 . 1984, pag . 1 .
N. L 316/24 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 6. 12. 84
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 5 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importa
zione applicabili ai cereali , alle (arine , alle semole e ai semolini di frumento o di segala
(ECU/t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Prelievi
10.01 B I
10.01 B II
10.02
10.03
10.04
10.05 B
10.07 A
10.07 B
10.07 C
10.07 D I
10.07 D II
11.01 A
11.01 B
1 1 .02 A I a)
1 1 .02 A I b)
Frumento tenero e frumento sega
lato
Frumento duro
Segala
Orzo
Avena
Granturco, diverso dal granturco
ibrido destinato alla semina
Grano saraceno
Miglio
Sorgo
Triticale
Altri cereali
Farine di frumento o di frumento
segalato
Farine di segala
Semole e semolini di frumento duro
Semole e semolini di frumento
tenero
60,54
102,40 00
64,86 0
69,80
53,02
66,28 00
0
o 0 -
78,38 0
0
o o
98,88
104,94
172,14
105,55
(') Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente
da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n . 435/80, i prelievi non sono appli
cati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei diparti
menti francesi d'oltremare .
(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all' importa
zione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo
all' importazione nella Comunità è diminuito di 50 % .
0 Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati
direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito
di 0,60 ECU/t .
(6) Il prelievo riscosso all' importazione della segala prodotta in Turchia e
trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei
regolamenti (CEE) n . 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della
Commissione .
0 All' importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale),
viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.
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