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Regolamento (CEE) n. 3418/82 della Commissione, del 20 dicembre 1982, relativo alle modalità di vendita dei semi oleosi detenuti dagli organismi d'intervento
Gazzetta ufficiale n. L 360 del 21/12/1982 pag. 0019 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0203
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0175
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0203
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0175
REGOLAMENTO (CEE) N. 3418/82 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1982 relativo alle modalità di vendita dei semi oleosi detenuti dagli organismi d'intervento
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 27, paragrafo 5,
visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6,
visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1668/82 (5), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando che, a norma del regolamento n. 742/67/CEE del Consiglio, (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2382/79 (7), la vendita dei semi oleosi detenuti dagli organismi d'intervento si effettua mediante gara;
considerando che la gara ha l'obiettivo di ottenere il prezzo più favorevole, sicché deve essere dichiarato aggiudicatario il concorrente che offre i prezzi più elevati, a condizione che tali prezzi corrispondano alla situazione reale del mercato ; che, per questo motivo, è opportuno determinare i prezzi di vendita tenendo conto delle offerte ricevute ; che è tuttavia opportuno prevedere che, qualora lo richiedano situazioni particolari, la vendita dei semi oleosi detenuti dagli organismi d'intervento può essere effettuata ad un prezzo diverso da quello sopraindicato determinato secondo procedure comunitarie;
considerando che, nei due casi, la parità d'accesso ai prodotti e la parità di trattamento degli acquirenti possono essere garantite con un'adeguata pubblicità del bando di gara ; che, nel primo caso, per garantire il rispetto di tali principi, è opportuno disporre che gli organismi accettino le offerte sino ad esaurimento dei quantitativi disponibili ; che, nel secondo caso, per raggiungere questo scopo, è necessario prevedere che le offerte devono pervenire entro una data da fissare;
considerando che i bandi di gara e le offerte devono contenere le indicazioni necessarie per poter identificare i prodotti in questione;
considerando che occorre prevedere disposizioni per il caso in cui più offerte rechino lo stesso prezzo;
considerando che il rispetto degli obblighi contrattuali deve essere garantito con la costituzione di una cauzione ; che è pertanto necessario definire il regime di tale cauzione, nonché le condizioni alle quali essa viene, del tutto o in parte, incamerata ; che le spese supplementari dovute a una parziale realizzazione giustificano l'acquisizione totale della cauzione allorché il contratto è portato a termine per meno del 70 % della quantità inizialmente prevista nel contratto;
considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio (8), le somme ivi indicate vengono pagate applicando il tasso di conversione in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di una sua parte ; che, a norma dell'articolo 6 del suddetto regolamento, si considera come momento di realizzazione dell'operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa, quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ; che, tuttavia, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 878/77, è possibile derogare alle disposizioni summenzionate;
considerando che, affinché le operazioni siano effettuate rapidamente, è necessario prevedere che i diritti e gli oblighi risultanti dal contratto di vendita o dalla gara siano realizzati entro un termine stabilito;
considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 189/68 della Commissione (9); (1) GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 162 del 12.6.1982, pag. 6. (3) GU n. 125 del 26.6.1967, pag. 2461/67. (4) GU n. L 106 del 29.4.1971, pag. 27. (5) GU n. L 184 del 29.6.1982, pag. 19. (6) GU n. 252 del 19.10.1967, pag. 10. (7) GU n. L 274 del 31.10.1979, pag. 7. (8) GU n. L 188 dell'1.8.1968, pag. 1. (9) GU n. L 43 del 7.2.1968, pag. 7.
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli organismi d'intervento mettono sul mercato, mediante gara, i semi oleosi in loro possesso, alle condizioni definite negli articoli seguenti.
I. Vendita permanente
Articolo 2
1. Gli organismi d'intervento vendono i semi oleosi in loro possesso, alle condizioni stabilite negli articoli 2 e 3, a qualsiasi acquirente che offra almeno il prezzo d'intervento in vigore al momento del ritiro della merce dall'intervento, maggiorato di un importo di 1 ECU/100 kg.
Tuttavia, a) in caso di ritiro della merce nell'ultimo mese della campagna di commercializzazione, il prezzo d'intervento è quello valido nel mese successivo;
b) in caso di semi di colza e di ravizzone acquistati all'intervento alle condizioni stabilite nell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 282/67/CEE della Commissione (1), il prezzo d'intervento è quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra maggiorato dell'importo di cui al predetto articolo 7 bis.
2. Le partite messe in vendita alle condizioni di cui al paragrafo 1 formano oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. A tal fine, gli Stati membri comunicano mediante telescritto alla Commissione, al più tardi il quinto giorno lavorativo di ogni mese, i quantitativi di semi oleosi giacenti all'intervento nel loro territorio alla fine del mese precedente, nonché i luoghi in cui sono immagazzinati. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei quantitativi di cui sopra messi in vendita ha luogo al più tardi il decimo giorno lavorativo di ogni mese, sulla base del modello di cui all'allegato I.
Articolo 3
1. L'organismo d'intervento conclude la vendita con chiunque presenti, nel corso di un giorno lavorativo, un'offerta appropriata per una o più partite non precedentemente vendute.
2. L'offerta deve indicare l'importo per il quale il prezzo proposto supera il prezzo d'intervento come definito all'articolo 2, paragrafo 1, maggiorato di 1 ECU/100 kg. Detto importo è espresso nella moneta nazionale dello Stato membro in cui sono immagazzinati i semi e si riferisce a 100 kg di prodotto della qualità tipo, merce resa (scaricata) franco magazzino dell'organismo d'intervento.
3. In caso di più offerte presentate lo stesso giorno per una o più partite, l'organismo d'intervento conclude la vendita con colui che s'impegna a pagare il prezzo più elevato. Se diversi richiedenti offrono lo stesso prezzo si procede alla designazione dell'acquirente mediante sorteggio.
4. Per «offerta presentata lo stesso giorno» s'intende qualsiasi offerta presentata al più tardi alle ore 14, ora locale, di ogni giorno lavorativo. Un'offerta presentata dopo le ore 14 o nel corso di un giorno non lavorativo è considerata presentata il giorno lavorativo successivo.
II. Vendita intermittente
Articolo 4
Secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, si può decidere, per una o più partite, di sostituire la vendita permanente di cui agli articoli 2 e 3 con una vendita intermittente alle condizioni stabilite negli articoli da 5 a 9.
Articolo 5
1. Quando è decisa la vendita mediante gara ai sensi dell'articolo 4, viene redatto un bando di gara secondo il modello di cui all'allegato II. La pubblicità del bando è garantita mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed affissione presso la sede degli organismi d'intervento interessati.
2. La gara è aperta fino ad una data da stabilire. Durante la sua validità possono essere indette gare parziali.
3. Le partite non aggiudicate in occasione di una gara parziale vengono riprese nella pubblicazione per la gara parziale successiva.
Articolo 6
1. Le offerte devono pervenire al più tardi alla data e all'ora fissate nel bando di gara.
Le offerte pervenute dopo il termine previsto o che non soddisfano alle condizioni di vendita non possono essere prese in considerazione. (1) GU n. 151 del 13.7.1967, pag. 1.
2. Nell'offerta deve essere indicato l'importo proposto, nella moneta nazionale dello Stato membro in cui sono immagazzinati i semi, per 100 kg di prodotto della qualità tipo, merce resa (scaricata) franco magazzino dell'organismo d'intervento.
Articolo 7
Lo spoglio delle offerte viene effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro interessato nel più breve tempo possibile dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ; dette autorità trasmettono alla Commissione, mediante telescritto, un elenco anonimo che indica, per ciascuna partita messa in vendita, il prezzo d'offerta più elevato ricevuto.
Articolo 8
Tenuto conto delle offerte ricevute, viene fissato un prezzo minimo di vendita secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE ; fatto salvo il rispetto di tale prezzo minimo, l'aggiudicatario è colui che offre il prezzo più elevato. Qualora più concorrenti offrano lo stesso prezzo, l'aggiudicazione ha luogo mediante sorteggio.
Articolo 9
La Commissione comunica a mezzo telescritto agli Stati membri la decisione che fissa i prezzi minimi che sono stati presi in considerazione. L'organismo competente dello Stato membro informa ciascun concorrente circa il risultato della sua partecipazione all'aggiudicazione al più tardi il quinto giorno lavorativo che segue la comunicazione della Commissione.
III. Disposizioni generali
Articolo 10
Gli organismi d'intervento prendono tutte le disposizioni necessarie per permettere agli interessati di apprezzare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei semi posti in vendita.
Articolo 11
1. Le offerte di cui agli articoli 3 e 6 devono essere trasmesse all'organismo d'intervento competente presentando l'offerta scritta presso la sua sede, con ricevuta di ritorno, o mediante lettera raccomandata, telescritto o telegramma. Esse devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità.
2. Non sono ammesse offerte per una frazione di partita.
3. Le offerte devono recare il nome e l'indirizzo dell'offerente e indicare il numero e il peso della partita o delle partite cui si riferiscono.
4. Le offerte sono valide soltanto se sono accompagnate da una cauzione di 7,5 ECU/100 kg, costituita sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro interessato. Ove la prova della costituzione della cauzione sia presentata all'organismo d'intervento dopo la presentazione dell'offerta corrispondente, è considerato come momento della presentazione dell'offerta il momento della presentazione della prova della cauzione.
5. Le offerte che non sono presentate secondo queste modalità non vengono accettate.
6. Nel comunicare le offerte, gli operatori possono chiedere il beneficio della fissazione anticipata dell'integrazione comunitaria o della restituzione all'esportazione, valida il giorno di ricevimento dell'offerta, quali sono definite rispettivamente dal regolamento (CEE) n. 1204/72 della Commissione (1) e n. 142/67/CEE del Consiglio. Per i quantitativi non aggiudicati, le fissazioni anticipate sono annullate e la cauzione è svincolata.
Articolo 12
1. La cauzione viene svincolata quando: a) il concorrente non è aggiudicatario della merce;
b) l'aggiudicatario ha adempiuto, salvo caso di forza maggiore, agli obblighi previsti dal presente regolamento e, se del caso, alle altre condizioni complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento fissate dallo Stato membro interessato quando il quantitativo che ha preso in consegna è almeno pari al 99 % del quantitativo messo a sua disposizione.
2. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è incamerata: a) proporzionalmente al quantitativo non preso in consegna entro il termine previsto dall'articolo 14, paragrafo 5, quando detto quantitativo è superiore o pari al 70 % e inferiore al 99 % del quantitativo messo a disposizione dell'aggiudicatario;
b) integralmente, quando il quantitativo preso in consegna è inferiore al 70 % del quantitativo messo a disposizione dell'aggiudicatario.
Articolo 13
1. L'acquirente è informato, mediante telescritto, telegramma o lettera raccomandata, dei quantitativi attribuitigli dall'organismo d'intervento senza ritardo.
2. L'acquirente versa il prezzo d'acquisto che ha offerto per il quantitativo aggiudicato prima che la merce sia messa a sua disposizione.
Il prezzo deve calcolarsi sulla base del quantitativo figurante nel bando di gara e relativo alla partita per la quale è stato dichiarato aggiudicatario. (1) GU n. L 133 del 10.6.1972, pag. 1.
La differenza tra il prezzo finale da pagare ed il prezzo indicato nel paragrafo precedente è regolata sulla base del peso constatato all'uscita della merce, adeguato in conformità del paragrafo 3.
3. Qualora i semi consegnati non siano della qualità tipo, il loro peso viene determinato conformemente al metodo definito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1204/72 e al loro prezzo di vendita si applica la maggiorazione o la diminuzione di cui all'allegato I del regolamento n. 282/67/CEE.
4. Il tasso di conversione da applicare per esprimere in moneta nazionale gli importi che nel presente regolamento sono fissati in ECU è il tasso rappresentativo in vigore: - il giorno di presentazione dell'offerta, in caso di vendita permanente;
- il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in caso di vendita intermittente.
Articolo 14
1. Il prelievo di campioni si effettua all'uscita dal magazzino dell'organismo d'intervento, secondo il metodo definito nel regolamento (CEE) n. 1470/68 della Commissione (1).
2. La determinazione del tenore di impurità, di umidità e di olio dei semi si effettua secondo i metodi definiti nel regolamento (CEE) n. 1470/68.
3. Le spese di uscita, sino alla fase merce resa (scaricata) franco magazzino dell'organismo d'intervento, comprese le spese di pesatura, di campionamento e d'analisi, sono a carico dell'organismo d'intervento.
4. La merce deve essere presa in consegna al magazzino al più tardi il trentesimo giorno successivo della comunicazione dell'accettazione dell'offerta.
Tuttavia, se i quantitativi che un acquirente deve prendere in consegna eccedono le 8 000 tonnellate, occorre prevedere per il ritiro della merce un periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data della comunicazione di accettazione dell'offerta. Qualora l'aggiudicazione si effettui alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 9, il prezzo pagabile per i quantitativi ritirati dopo i primi trenta giorni è aumentato di un importo pari a quello della maggiorazione mensile applicabile per la campagna di commercializzazione durante la quale si effettua l'accettazione dell'offerta.
5. Salvo caso di forza maggiore, qualora l'acquirente non rispetti i termini di cui al paragrafo 4, è tenuto a pagare per il quantitativo in oggetto un importo supplementare di 1 ECU/100 kg per ogni mese o parte di mese di ritardo.
Dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 4, i rischi connessi al magazzinaggio della merce sono a carico dell'acquirente. Salvo caso di forza maggiore, se determinati quantitativi di semi non sono presi in consegna al più tardi due mesi dopo la scadenza del termine fissato nel paragrafo 4, la vendita è annullata e, per detti quantitativi, la cauzione è incamerata conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2.
6. Non sono ammesse contestazioni se il peso constatato alla consegna non corrisponde a quello indicato nel bando di gara.
Articolo 15
Il regolamento (CEE) n. 189/68 è abrogato.
Articolo 16
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione (1) GU n. L 239 del 28.8.1968, pag. 2.
ALLEGATO I Bando di gara per la vendita di semi oleosi detenuti da un organismo d'intervento in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3418/82 (vendita permanente)
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ALLEGATO II Bando di gara per la vendita di semi oleosi detenuti da un organismo d'intervento in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3418/82 (vendita intermittente)
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