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Regolamento (CEE) n. 3419/85 della Commissione del 4 dicembre 1985 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito
Gazzetta ufficiale n. L 324 del 05/12/1985 pag. 0016 - 0016
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REGOLAMEREGOLAMENTO (CEE) N. 3419/85 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 1985
relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito
LALA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1985 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (3), modificato in ultimo dal regolamento n. 2756/85 (4), prevede dei contingenti di merluzzo carbonaro per il 1985;
considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno stato membro hanno esaurito il contingente ad esse assegnato;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle zone CIEM VII, VIII (zona CE) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 1985,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle zone CIEM VII, VIII (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1985.
La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque delle zone CIEM VII, VIII (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
((1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.
(3) GU n. L 1 dell'1. 1. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 259 del 1. 10. 1985, pag. 68.
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