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Regolamento (CEE) n. 3421/83 del Consiglio del 14 novembre 1983 che stabilisce talune modalità di applicazione dell'accordo commerciale tra la Comunità e la Cina
Gazzetta ufficiale n. L 346 del 08/12/1983 pag. 0091 - 0092
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 11 pag. 0025
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 19 pag. 0093
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 11 pag. 0025
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0093
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3421/83 DEL CONSIGLIO
del 14 novembre 1983
che stabilisce talune modalità di applicazione dell ' accordo commerciale tra la Comunità e la Cina
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che , il 3 aprile 1978 , è stato firmato l ' accordo commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese , in seguito denominato « accordo » ;
considerando che è opportuno stabilire talune modalità per l ' attuazione della clausola di salvaguardia di cui all ' articolo 5 dell ' accordo , e ciò in deroga al regolamento ( CEE ) n . 1766/82 del Consiglio , del 30 giugno 1982 , relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese ( 1 ) ed al regolamento ( CEE ) n . 3420/83 del Consiglio , del 14 novembre 1983 , relativo ai regimi d ' importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario ( 2 ) ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento , le importazioni nella Comunità provenienti dalla Cina sono soggette :
- al regolamento ( CEE ) n . 1766/82 , per i prodotti di cui al detto regolamento , ossia i prodotti liberalizzati a livello comunitario ,
e
- al regolamento ( CEE ) n . 3420/83 per gli altri prodotti .
Articolo 2
1 . Nei casi che giustificano l ' applicazione , da parte della Comunità , delle misure di salvaguardia di cui all ' articolo 5 dell ' accordo ai prodotti soggetti al regolamento ( CEE ) n . 1766/82 , tali misure sono prese , fatto salvo il paragrafo 2 , secondo le procedure stabilite dal succitato regolamento , in particolare dall ' articolo 12 , previa conclusione delle consultazioni con la Cina previste all ' articolo 5 dell ' accordo .
2 . Allorchù sono soddisfatte le condizioni di cui all ' articolo 5 , paragrafo 2 , dell ' accordo , le misure di salvaguardia sono prese , a seconda dei casi , dalla Commissione conformemente alla procedura prevista all ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 1766/82 o da uno Stato membro , conformemente alla procedura prevista all ' articolo 13 di tale regolamento .
3 . Per quanto concerne i prodotti sottoposti all ' accordo e contemplati dal regolamento ( CEE ) n . 1766/82 , le consultazioni previste all ' articolo 4 di detto regolamento si tengono in seno al comitato previsto all ' articolo 5 dello stesso regolamento e del comitato istituito dall ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 3420/83 , riuniti in seduta comune .
Articolo 3
1 . Nei casi che giustificano l ' applicazione , da parte della Comunità , delle misure di salvaguardia di cui all ' articolo 5 dell ' accordo per prodotti soggetti al regolamento ( CEE ) n . 3420/83 , tali misure sono prese , fatto salvo il paragrafo 2 , a seconda dei casi , dal Consiglio o dalla Commissione , conformemente alle procedure di detto regolamento , in particolare degli articoli 7 , 8 e 9 , previa conclusione delle consultazioni con la Cina previste all ' articolo 5 dell ' accordo .
2 . Allorchù sono soddisfatte le condizioni di cui all ' articolo 5 , paragrafo 2 , dell ' accordo , le misure di salvaguardia sono prese da ciascuno Stato membro , conformemente alla procedura prevista all ' articolo 10 del regolamento ( CEE ) n . 3420/83 .
3 . Il termine di cui all ' articolo 9 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 3420/83 inizia a decorrere dalla fine delle consultazioni con la Cina e in ogni caso il trentesimo giorno a decorrere dalla data di deposito della domanda di consultazione indirizzata alla Cina .
$Articolo 4
La Commissione procede alla consultazioni con la Cina nei casi contemplati dall ' accordo .
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 14 novembre 1983 .
Per il Consiglio
Il Presidente
C . SIMITIS
$( 1 ) GU n . L 195 del 5 . 7 . 1982 , pag . 21 .
( 2 ) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale .
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