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Regolamento (CEE) n. 3421/84 della Commissione del 5 dicembre 1984 relativo al campionamento delle catture ai fini della determinazione della percentuale delle catture accessorie nella pesca con reti a maglie di piccole dimensioni
Gazzetta ufficiale n. L 316 del 06/12/1984 pag. 0034 - 0036
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 3 pag. 0084
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 3 pag. 0084
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3421/84 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 1984
relativo al campionamento delle catture ai fini della determinazione della percentuale delle catture accessorie nella pesca con reti a maglie di piccole dimensioni
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 171/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2664/84 (2), in particolare l'articolo 21,
considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 171/83 prevede la possibilità di calcolare la percentuale delle catture accessorie utilizzando come base uno o più campioni rappresentativi;
considerando che è opportuno definire la nozione di « campione rappresentativo »;
considerando che occorre definire i termini « specie da maglie piccole », « specie da maglie grandi » e « reti a maglie piccole »;
considerando che è opportuno stabilire un metodo di campionamento mediante cui calcolare la percentuale delle catture accessorie delle specie elencate nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 171/83 nelle regioni citate nello stesso allegato o delle seppie, secondo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 171/83;
considerando che è opportuno definire la procedura d'ispezione da applicare a tal fine;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risorse della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campioni rappresentativi
Per la determinazione della percentuale delle catture accessorie in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 171/83, i campioni di pesci prelevati secondo le disposizioni del presente regolamento sono considerati rappresentativi del volume globale del pesce a bordo o del volume globale del pesce a bordo dopo la cernita o del volume globale del pesce nella stiva oppure al momento dello sbarco ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 171/83.
Articolo 2
Definizione di gruppi di specie e di reti
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- « specie da maglie piccole », le specie elencate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 171/83 per la regione in causa;
- « specie da maglie grandi », tutte le specie diverse da quelle elencate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 171/83 per la regione in causa;
- « reti a maglie piccole », tutte le reti non conformi all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 171/83.
Articolo 3
Stima dei carichi di pesce a bordo
Qualora vi siano sul peschereccio specie da maglie piccole e specie da maglie grandi, il rappresentante delle autorità competenti dello Stato membro, in appresso denominato « ispettore », calcola il quantitativo di ciascun gruppo di specie a bordo necessario ai fini del calcolo della percentuale delle catture accessorie, comprese le specie di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 171/83 che siano state catturate con reti a maglie piccole e successivamente selezionate. Per determinare il peso, l'ispettore si serve dei dati iscritti nel registro delle operazioni di pesca (giornale di bordo), tenuto ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio (3) e del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione (4).
Articolo 4
Selezione dei campioni
1. Il prelievo dei campioni è eseguito e la procedura di ispezione è applicata dall'ispettore.
2. Il comandante del peschereccio o un suo rappresentante può assistere al campionamento.
3. I campioni sono prelevati da ogni parte del pescato contenente specie da maglie piccole e, qualora ve ne siano, specie da maglie grandi ad esse mescolate.
4. Il campionamento si effettua in modo che almeno un campione venga prelevato da ogni stiva o scomparto della stiva accessibile, contenente specie da maglie piccole e, qualora ve ne siano, specie da maglie grandi ad esse mescolate oppure dal pesce sul ponte avanti o dopo la cernita in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 171/83.
5. Per quanto possibile, l'ispettore preleva i campioni in funzione del quantitativo di pesce che stima sia contenuto in ogni stiva o scomparto della stiva o sul ponte.
6. I campioni sono prelevati possibilmente a diversi livelli della stiva o dello scomparto della stiva.
7. Se il campionamento è effettuato al momento dello sbarco del pescato, i campioni sono prelevati ad intervalli durante le operazioni di scarico.
8. I campioni sono separati per specie o gruppi di specie. Terminata la cernita, si calcola il peso totale di ogni specie o gruppo di specie.
Articolo 5
Procedura d'ispezione
1. Se è tecnicamente possibile, il campionamento iniziale è effettuato in mare.
2. Il comandante del peschereccio può chiedere che il campionamento venga ripetuto in porto prima o nel corso delle operazioni di scarico.
L'ispettore può esigere che il campionamento venga ripetuto in porto prima e nel corso delle operazioni di scarico, se il comandante decide di scaricare il pescato.
3. Se il comandante o l'ispettore hanno chiesto che il campionameno sia effettuato durante lo sbarco delle catture, il porto scelto dall'ispettore deve possedere attrezzature per lo scaricamento e il trattamento del pescato, purché non vi si oppongano, a giudizio dell'ispettore, limiti imposti da circostanze che impediscono di adempiere a tale obbligo.
4. Il peschereccio può essere scortato fino al porto o la sua stiva può essere sigillata e il comandante può ricevere l'ordine di condurre il peschereccio in un porto determinato dall'ispettore. In quest'ultimo caso l'ispettore comunica alle autorità di controllo competenti del porto il nome del peschereccio, il suo numero di immatricolazione e, se esiste, l'indicativo radio e l'ora d'arrivo prevista. Il comandante deve presentarsi alle autorità di controllo subito dopo l'arrivo. I sigilli possono essere rotti soltanto da un'ispettore.
5. L'intera procedura d'ispezione è svolta da ispettori dello stesso Stato membro, a meno che tale Stato accetti di trasferire la procedura di controllo alle autorità competenti di un altro Stato membro.
6. Se le procedure di controllo sono trasferite da uno Stato membro ad un altro in applicazione del paragrafo 5, vengono apposti i sigilli sulla stiva e si applicano le disposizioni del paragrafo 4 relative ai pescherecci la cui stiva è stata sigillata.
Articolo 6
Rango dei risultati dell'ispezione
1. Nel calcolo della percentuale delle catture accessorie, i risultati del campionamento in porto prevalgono su quelli ottenuti da un campionamento in mare.
2. Nel calcolo della percentuale delle catture accessorie, i risultati del campionamento eseguito durante lo sbarco prevalgono su quelli ottenuti da un campionamento in mare o in porto senza sbarco del pescato.
Articolo 7
Dimensioni minime dei campioni
1. Per il campionamento in mare, il peso totale dei campioni prelevati a norma dell'articolo 4 non deve essere inferiore a 100 kg.
2. Per il campionamento in porto, il peso totale dei campioni prelevati a norma dell'articolo 4 non deve essere inferiore a 100 kg o ad una parte su duemila dal peso delle specie da maglie piccole e, qualora ve ne siano, delle specie da maglie grandi ad esse mescolate, indipendentemente da quale dei due valori sia il più grande.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1984.
Per la Commissione
Girogios CONTOGEORGIS
Membro della Commissione
(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 14.
(2) GU n. L 253 del 21. 9. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 276 del 10. 10. 1983, pag. 1.
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