5 . 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 324/21
REGOLAMENTO (CEE) N. 3423/85 DELLA COMMISSIONE
4 dicembre 1985
che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a
base di cereali e di riso
— per le monete che restano tra di esse ali interno di uno
scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui
si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter,
paragrafo 2, del regolamento (CEE) n . 974/71 (")
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 855/
84 ( 12)
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti
di ciascuna di tali monete di un determinato periodo
in rapporto alle monete della Comunità di cui al trat
tino precedente e del predetto coefficiente ;
che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3
dicembre 1985 ;
considerando che il prelievo applicabile al prodotto di
base fissato ultimamente , presenta, rispetto alla media dei
prelievi , uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di
prodotto di base ; che i prelievi attualmente in vigore
debbono di conseguenza esser modificati , in virtù dell'ar
ticolo 1 del regolamento (CEE) n . 1 579/74 ( 13) conforme
mente all'allegato del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti
trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regola
mento (CEE) n . 2744/75, modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n . 1027/84, e fissati all'allegato del regola
mento (CEE) n . 3303/85 modificato sono modificati
conformemente all'allegato .
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre
1985 .
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 1018/84 (2), in particolare l'articolo
14, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n . 1418/76 del Consiglio, del
21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del
mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n . 1025/84 (4), in particolare l'articolo 12, paragrafo
4,
visto il regolamento n . 129 del Consiglio, relativo al valore
dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel
quadro della politica agricola comune (*), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 2543/73 (6), in particolare
l'articolo 3 ,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che i prelievi applicabili all' importazione di
prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati
fissati dal regolamento (CEE) n . 3303/85 f7), modificato
dal regolamento (CEE) n . 3384/85 (8) ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 1027/84 del
Consiglio, del 31 marzo 1 984 (9) ha modificato il regola
mento (CEE) n . 2744/75 ( 10) per quanto concerne i
prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale
comune ;
considerando che , al fine di permettere il normale funzio
namento del regime dei prelievi , occorre applicare per il
calcolo di questi ultimi :
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 4 dicembre 1985 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
') GU n . L 281 dell'1 . 11 . 1975, pag. 1 .
2) GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag. 1 .
3) GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976, pag. 1 .
*) GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag . 13 .
Ó GU n . 106 del 30 . 10 . 1962, pag. 2553/62.
1 GU n. L 263 del 19 . 9 . 1973, pag . 1 .
ó GU n . L 316 del 27 . 11 . 1985, pag. 38 .
8) GU n . L 321 del 30 . 11 . 1985, pag . 78 .
») GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag. 15 .
10) GU n . L 281 dell' i . 11 . 1975, pag . 65 .
(") GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag. 1 .
( 12) GU n . L 90 dell' I . 4. 1984, pag. 1 .
13) GU n . L 168 del 25 . 6 . 1974, pag. 7.
N. L 324/22 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 5 . 12. 85
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 4 dicembre 1985 , che modifica i prelievi applicabili
all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
(ECU/t)
Numero della tariffa doganale
comune
Prelievi
Paesi terzi
(esclusi ACP o PTOM)
ACP o PTOM
1 1 .02 B II a) (2) 184,41 181,39
1 1 .02 C I (2) 221,23 218,21
1 1 .02 D I (2) 142,13 139,11
11.02 E II a) (2) 251,52 245,48
1 1.02 F I (2) 251,52 245,48
1 1.02 G I 108,33 102,29
11.07 A la) 253,64 242,76
11.07 AI b) 192,27 181,39
11.08 AHI 259,45 238,90
11.09 615,70 434,36
(2) Per la distinzione tra x prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato , e quelli della sottovoce 23.02 A
dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simulta
neamente :
— un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato
sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
— un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che
possono essere state aggiunte), inferiore o pari all ' 1,6 % per il riso , al 2,5 % per il frumento e
la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli
altri cereali .
I germi di cereali , interi , schiacciati , in fiocchi o macinati , rientrano comunque nella voce 1 1.02 .
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