6 . 12 . 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 326/ 1
I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
REGOLAMENTO (CEE) N. 3425/85 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 1985
che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali , alle farine , alle semole e
ai semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 1018 /84 (2), in particolare l'articolo
13 , paragrafo 5,
visto il regolamento n . 129 del Consiglio , relativo al valore
dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel
quadro della politica agricola comune (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 2543/73 (4), in particolare
l'articolo 3 ,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che i prelievi applicabili all' importazione
dei cereali , delle farine di grano o di segala e delle semole
e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento
(CEE) n . 2956/85 (*) e dai successivi regolamenti modifica
tivi ;
considerando che , al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi , occorre applicare
per il calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all' interno di uno
scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % , un
tasso di conversione basato sul loro tasso centrale , cui
si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter,
paragrafo 2, del regolamento (CEE) n . 974/71 (é),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 855/
84 0,
— per le altre monete , un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti
di ciascuna di tali monete , constatati durante un
periodo determinato , in rapporto alle monete della
Comunità di cui al trattino precedente e del predetto
coefficiente ;
che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4
dicembre 1985 ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n . 2956/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi
odierni , di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a
modificare i prelievi attualmente in vigore conforme
mente all'allegato al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi da riscuotere all' importazione dei prodotti di cui
all'articolo 1 , lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n .
2727/75 sono fissati nell'allegato .
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre
1985 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 5 dicembre 1985 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(') GU n . L 281 dell 1 . 11 . 1975, pag . 1 .
( 2) GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag . 1 .
(3) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962, pag . 2553/62 .
(4) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 .
H GU n . L 285 del 25 . 10 . 1985, pag . 8 .
(0) GU n . I. 106 del 12 . 5 . 1971 , pag . 1 .
0 GU n . L 90 dell' I . 4 . 1984, pag . 1 .
N. L 326/2 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 6. 12. 85
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 5 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importa
zione applicabili ai cereali , alle (arine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
(ECU/t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Prelievi
10.01 B I Frumento tenero e frumento sega
lato 133,18
10.01 B II Frumento duro 180,77 (')O
10.02 Segala 110,13 0
10.03 Orzo 131,33
10.04 Avena 111,81
10.05 B Granturco, diverso dal granturco
ibrido destinato alla semina 106,19 0 0
10.07 A Grano saraceno 0
10.07 B Miglio 74,81 0
10.07 C Sorgo 120,73 0
10.07 D I Triticale 0
10.07 D II Altri cereali o o
11.01 A Farine di frumento o di frumento
segalato 200,58
11.01 B Farine di segala 168,31
11.02 A la) Semole e semolini di frumento duro 293,61
1 1 .02 A I b) Semole e semolini di frumento
tenero 215,38
(') Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente
da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n . 486/85 i prelievi non sono appli
cati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei diparti
menti francesi d'oltremare .
(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importa
zione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
0 Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo
all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 % .
0 Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati
direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito
di 0,60 ECU/t.
0 Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e
trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei
regolamenti (CEE) n . 1180/77 del Consiglio e (CEE) n . 2622/71 della
Commissione.
0 All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale),
viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.
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