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Regolamento (CEE) n. 3429/80 della Commissione, del 29 dicembre 1980, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all' importazione di conserve di funghi di coltivazione
Gazzetta ufficiale n. L 358 del 31/12/1980 pag. 0066
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3429/80 DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 1980
che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi di coltivazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2021/80 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,
considerando che il mercato delle conserve di funghi della Comunità è caratterizzato dall'esistenza di elevate scorte di prodotti d'origine comunitaria; che, d'altra parte, i prezzi d'offerta dei paesi fornitori risultano nettamente inferiori al prezzo di costo dell'industria comunitaria; che, tenuto conto delle disponibilità di tali paesi, è lecito temere che le importazioni in provenienza dai paesi terzi aggravino le difficoltà di smercio della produzione comunitaria;
considerando che dalla valutazione della situazione del mercato brevemente sopra descritta si può desumere che il mercato della Comunità rischia di subire, a causa delle importazioni, perturbazioni gravi atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che è pertanto necessario adottare misure di salvaguardia;
considerando che, tenuto conto delle tradizionali correnti di scambi con i paesi terzi fornitori, sarebbe opportuno, invece di applicare misure di sospensione delle importazioni, sottoporre le importazioni che superino tale volume tradizionale a misure meno restrittive, quali la riscossione di un importo supplementare atto a proteggere il mercato comunitario;
considerando che, dato il volume molto limitato delle importazioni di prodotti originari dei paesi del Maghreb e degli ACP, è opportuno prevedere l'esenzione di tali importazioni dall'applicazione della misura di salvaguardia,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 1981, un importo supplementare di 175 ECU/100 kg di peso netto è riscosso sull'immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di funghi di coltivazione, della sottovoce 20.02 A della tariffa doganale comune, diverse da quelle indicate all'articolo 4 ed eccedenti i quantitativi stabiliti in conformità dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3.
Articolo 2
1. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, le domande di titoli d'importazione per le conserve di funghi di coltivazione sono accolte sino a concorrenza del 26 % dei quantitativi per i quali nei primi undici mesi del 1980 sono stati rilasciati titoli d'importazione per i prodotti in provenienza da ciascuno dei paesi fornitori nello Stato membro in cui è richiesto il titolo d'importazione.
La prova concernente i titoli ottenuti da ciascun importatore nel suddetto periodo deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui è presentata la domanda.
2. I quantitativi globali che, previa detrazione del quantitativo riservato agli operatori di cui al paragrafo 3, risultano dall'applicazione del paragrafo 1 corrispondono alla seguente ripartizione:
R.p. di Cina: 6 117 t
Corea: 1 022 t
Taiwan: 280 t
Hong Kong: 54 t
Spagna: 369 t
Altri (esclusi i paesi di cui
all'articolo 4): 14 t
3. Qualora le domande di titoli siano presentate da persone che nei primi undici mesi del 1980 non hanno ottenuto titoli per il prodotto in questione, tali domande, nel loro insieme, sono soddisfatte in ciascuno Stato membro nel limite del 5 % del quantitativo totale per il quale, a norma del paragrafo 1, possono essere rilasciati titoli d'importazione in tale Stato membro sulla base dei titoli rilasciati durante il periodo di riferimento.
Le domande di cui al presente paragrafo devono essere presentate non oltre il 15 gennaio 1981.
Gli Stati membri rilasciano i titoli d'importazione corrispondenti a tali domande il 22 gennaio 1981, attribuendo equamente a tutti i richiedenti il quantitativo di cui al primo comma.
4. In deroga all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2104/75 (1), i titoli rilasciati in conformità del presente articolo sono validi sino al 31 marzo 1981.
Articolo 3
1. I titoli d'importazione rilasciati per i quantitativi eccedenti quelli indicati all'articolo 2 recano, nella casella 20, una delle seguenti menzioni:
« Importo supplementare da riscuotere - Regolamento (CEE) n. 3429/80 »;
« Zu erhebender Zusatzbedrag - Verordnung (EWG) Nr. 3429/80 »;
« Opkraevning af tillaegsafgift - Forordning (EOEF) nr. 3429/80 »;
« posó sympliromatikó pros eíspraxi - Kanonismós (EOK) arith. 3429/80 »;
« Additional amount to be levied - Regulation (EEC) No 3429/80 »;
« Montant supplémentaire à percevoir - Règlement (CEE) no 3429/80 »;
« Te heffen extra bedrag - Verordening (EEG) nr. 3429/80 ».
2. I titoli d'importazione rilasciati per i quantitativi in provenienza dai paesi del Maghreb e dagli ACP recano, nella casella 20, una delle seguenti menzioni:
« L'imposta supplementare non è applicabile se sono osservate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3429/80 »;
« Bei Anwendung von Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3429/80 ist der Zusatzbetrag nicht zu erheben »;
« Tillaegsafgift opkraeves ikke, hvis betingelserne i artikel 4 i forordning (EOEF) nr. 3429/80 er opfyldt »;
« To sympliromatikó posó den ischýei eán tiroýntai oi diatáxeis toy árthroy 4 toy kanonismoý (EOK) arith. 3429/80 »;
« Additional amount not applicable if the provisions of Article 4 of Regulation (EEC) No 3429/80 are complied with »;
« Le montant supplémentaire n'est pas applicable si les dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) no 3429/80 sont respectées »;
« Het extra bedrag is niet van toepassing wanneer de bepalingen van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 3429/80 worden nageleefd ».
Articolo 4
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle importazioni in provenienza dai paesi del Maghreb e dagli ACP, a condizione che il prodotto sia originario dei paesi in questione e sia accompagnato dal certificato di circolazione delle merci rilasciato in conformità delle disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato agli accordi preferenziali conclusi con tali paesi.
Articolo 5
Gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione i quantitativi oggetto di domanda di titolo d'importazione
- precisando l'origine dei prodotti oggetto della domanda,
- distinguendo i quantitativi per i quali i titoli saranno rilasciati con o senza la menzione di cui all'articolo 3.
Le informazioni sono trasmesse alla Commissione:
- il mercoledì, per i dati relativi alle domande presentate il lunedì e il martedì.
- il venerdì per i dati relativi alle domande presentate il mercoledì ed il giovedì,
- il lunedì, per i dati relativi alle domande presentate il venerdì della settimana precedente.
Articolo 6
L'articolo 3 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2104/75, non si applica.
Articolo 7
Il presente regolamento non si applica all'immissione in libera pratica di prodotti per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati anteriormente al 1o gennaio 1981.
Articolo 8
I regolamenti (CEE) n. 1257/80, (CEE) n. 1400/80, (CEE) n. 2756/80 e (CEE) n. 3159/80 sono abrogati.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1981.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1980.
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 31. 7. 1980, pag. 1.
(1) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 20.
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