N. L 316/48 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 6 . 12. 84
REGOLAMENTO (CEE) N. 3429/84 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 1984
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone
ai dati di cui la Commissione dispone attualmente,
induce a modificare l' importo dell'aiuto ora vigente
come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della
Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo
n . 4 concernente il cotone,
visto il regolamento (CEE) n . 2169/81 del Consiglio,
del 27 luglio 1981 , che stabilisce le norme generali del
regime d' integrazione per il cotone ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 1462/84 (2), in parti
colare l'articolo 5, paragrafo 1 ,
considerando che l' importo dell'aiuto previsto all'arti
colo 5, paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n . 2169/81
è stato fissato dal regolamento (CEE) n . 251 5/84 (3),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
3365/84 (4) ;
considerando che l'applicazione delle regole e delle
modalità richiamate nel regolamento (CEE) n . 2515/84
Articolo 1
L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato,
di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n . 2169/81 ,
è fissato a 32,260 ECU/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre
1984.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 211 del 31 . 7 . 1981 , pag. 2 .
(2) GU n . L 142 del 29 . 5 . 1984, pag. 1 .
(3) GU n . L 234 dell' i . 9 . 1984, pag. 33 .
(4) GU n . L 313 dell' i . 12. 1984, pag. 36 .
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