6 . 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 326/ 13
REGOLAMENTO (CEE) N. 3429/85 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 1985
relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto
alimentare
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 3331 /82 del Consiglio, del 3
dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione
dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE)
n . 2750/75 ('), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 ,
primo comma,
visto il regolamento (CEE) n . 457/85 del Consiglio, del 19
febbraio 1985, che fissa le norme d'applicazione per il
1985 del regolamento (CEE) n . 3331 /82 relativo alla poli
tica e alla gestione dell'aiuto alimentare (2),
visto il regolamento (CEE) n . 804/68 del Consiglio, del 27
giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-casea
ri (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
1298/85 (4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando che, a seguito di varie decisioni relative alla
concessione di aiuti alimentari , la Commissione ha accor
dato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 50
tonnellate di latte scremato in polvere da fornire fob, cif o
reso destinazione ;
considerando che è pertanto opportuno procedere a tali
forniture in conformità delle norme previste dal regola
mento (CEE) n . 1354/83 della Commissione, del 17
maggio 1983 , recante modalità generali di mobilitazione e
di fornitura di latte scremato in polvere* di burro e di
butteroil a titolo di aiuto alimentare (*), modificato dal
regolamento (CEE) n . 1886/83 (6) ; che è necessario in
particolare precisare i termini e le modalità di consegna
nonché la procedura che gli organismi d'intervento
devono applicare per determinare le relative spese ;
considerando che le misure previste nel presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Gli organismi d'intervento provvedono affinché si
proceda, in conformità del regolamento (CEE) n . 1354/83,
alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto
alimentare alle condizioni specificate nell'allegato .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(■) GU n . L 352 del 14. 12 . 1982, pag. 1 .
(2) GU n . L 54 del 23 . 2 . 1985, pag. 1 .
(3) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag. 13 .
(4) GU n . L 137 del 27 . 5 . 1985, pag. 5 .
( 5) GU n . L 142 del 1 . 6 . 1983 , pag. 1 .
6 GU n . L 187 del 12 . 7 . 1983 , pag. 29 .
N. L 326/ 14 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 6. 12. 85
ALLEGATO
Bando di gara (')
Designazione della partita A B
1 . Programma :
a) base giuridica
b) attribuzione
1985
Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio
Decisione della Commissione del 12 marzo 1985
2. Beneficiario UNHCR
3 . Paese di destinazione Ruanda
4. Fase e luogo di consegna Reso destinazione Kigali
5 . Rappresentante del beneficiario (2) (3) Attn . M. Jabor
5bis . Destinatario Monsieur le Délégué UNHCR, Quartier Kiyovu,
6 , rue des Parcs , Kigali
6 . Quantitativo totale 25 t 25 t
7 . Provenienza del latte scremato in polvere
8 . Organismo d'intervento
Mercato della Comunità
Belga
9 . Caratteristiche specifiche Allegato I parte B del regolamento (CEE) n. 1354/83
10 . Imballaggio 25 kg
1 1 . Iscrizioni supplementari sull'imballaggio « ACTION DU HCR AU RWANDA / POUR DISTRIBUTION GRATUITE »
12. Periodo d'imbarco Prima del 15 gennaio 1986 Prima del 10 febbraio 1986
13 . Data di scadenza del termine di presenta
zione delle offerte
14 . In caso di seconda gara nel quadro
dell'articolo 14, paragrafo 2, del regola
mento (CEE) n. 1354/83 :
a) periodo d'imbarco
b) data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte
15 . Varie Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento belga conforme
mente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83 (4)
(') Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella Gazetta ufficiale delle Comunità europee n . C 208 del 4 agosto 1983, pag. 9 ,
funge da bando di gara .
(2) Vedere elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . C 229 del 26 agosto 1983, pag. 2.
(3) L'aggiudicatario prende senza indugi contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari .
(4) Delegato della Commissione da contattare da parte dell'aggiudicatario vedi elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee n . C 227 del 7 settembre 1985, pag . 4.
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