6. 12. 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 316/49
REGOLAMENTO (CEE) N. 3430/84 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 1984
che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali , delle farine ,
delle semole e dei semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1018/84 (2), in
particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,
considerando che le restituzioni applicabili all'esporta
zione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di
frumento o di segala sono state fissate nel regolamento
(CEE) n . 3349/84 (3), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n . 3379/84 (4) ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui
al regolamento (CEE) n . 3349/84 ai dati di cui la
Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le
restituzioni ali esportazione, attualmente vigenti ,
conformemente all'allegato al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione, come tali , dei prodotti
di cui all'articolo 1 , lettere a), b) e c), del regolamento
(CEE) n . 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento
(CEE) n . 3349/84 modificato, sono modificate confor
memente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre
1984.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 281 dell' i . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n . L 107 del 19 . 4. 1984, pag. 1 .
(3) GU n . L 312 del 30 . 11 . 1984, pag. 21 .
(4) GU n . L 313 dell' I . 12. 1984, pag. 59 .
N. L 316/50 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 6 . 12 . 84
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 5 dicembre 1984, che modifica le restituzioni appli
cabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o
di segala
(ECU/ t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Ammontare
delle
restituzioni
10.01 B I Frumento tenero e frumento segalato
per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein 0
\ — gli altri paesi terzi 0
10.01 B II Frumento duro —
10.02 Segala
per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein 10,00
— gli altri paesi terzi 10,00
10.03 Orzo
per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein 23,00
— la zona II b) 30,00
— il Giappone —
\ — gli altri paesi terzi —
10.04 Avena
per le esportazioni verso :
— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein —
— gli altri paesi terzi —
10.05 B Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina —
10.07 B Miglio —
10.07 C Sorgo —
ex 11.01 A Farina di frumento tenero :
— tenore in ceneri da 0 a 520 17,00
— tenore in ceneri da 521 a 600 17,00
— tenore in ceneri da 601 a 900 15,00
— tenore in ceneri da 901 a 1 100 15,00
— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 14,00
— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900 13,00
6. 12. 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 316/51
(ECU/ t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Ammontare
delle
restituzioni
ex 11.01 B Farina di segala :
— tenore in ceneri da 0 a 700 13,00
— tenore in ceneri da 701 a 1 150 13,00
— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600 13,00
— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000 13,00
11.02 A la) Semole e semolini di grano duro :
— tenore in ceneri da 0 a 1 300 (') 133,00
— tenore in ceneri da 0 a 1 300 (2) 126,00
— tenore in ceneri da 0 a 1 300 113,00
— tenore in ceneri di più di 1 300 106,50
1 1 .02 A I b) Semole e semolini di grano tenero :
— tenore in ceneri da 0 a 520 17,00
(') Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maghe di 0,250 mm di meno di 10 7o
in peso.
(2) Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 %
in peso.
NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n . 1124/77 (GU n . L 134 del 28 . 5 . 1977), modificato dal
regolamento (CEE) n . 3634/83 (GU n . L 360 del 23 . 12. 1983).
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