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Regolamento (CEE) n. 3432/85 della Commissione del 5 dicembre 1985 relativo al limite statistico per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli stati membri della stessa
Gazzetta ufficiale n. L 326 del 06/12/1985 pag. 0024 - 0024
edizione speciale spagnola: capitolo 16 tomo 2 pag. 0117
edizione speciale portoghese: capitolo 16 tomo 2 pag. 0117
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REGOLAMEREGOLAMENTO (CEE) N. 3432/85 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 1985
relativo al limite statistico per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli stati membri della stessa
LALA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli stati membri della stessa (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2845/77 (2), in particolare gli articoli 24 e 41,
visto il regolamento (CEE) n. 1445/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo alla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli stati membri della stessa (Nimexe) (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3065/75 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafi 2 e 3,
considerando che dall'adozione del regolamento (CEE) n. 3581/81 della Commissione, del 14 dicembre 1981, relativo al limite statistico per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli stati membri della stessa (5), l'evoluzione dei prezzi è stata tale che si rende necessario aumentare il limite statistico al fine di consentire agli stati membri di omettere la registrazione statistica degli invii di valore inferiore, qualora per motivi di economia desiderino far uso di tale facoltà;
considerando che è opportuno convertire nelle varie valute nazionali il limite statistico fissato in ECU; che il tasso di conversione delle singole valute nazionali rispetto all'unità di conto europea varia quotidianamente; che, per la determinazione del valore del limite statistico, è necessario applicare un tasso di conversione fisso; che quest'ultimo può basarsi sui tassi di cambio medi registrati nel periodo dal luglio 1984 al giugno 1985;
considerando che a scopo di semplificazione, occorre arrotondare gli importi in tal modo calcolati;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della statistica del commercio estero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il limite statistico ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 1736/75, espresso in valore, è fissato a 800 ECU.
Articolo 2
Il limite statistico fissato dall'articolo 1, espresso nelle valute nazionali, non può superare:
1.2.3 // - per la Danimarca: // 6 500 // Dkr, // - per la Francia: // 5 500 // FF, // - per la Germania: // 1 800 // DM, // - per la Grecia: // 75 000 // Dra, // - per l'Irlanda: // 575 // £Irl, // - per l'Italia: // 1 100 000 // Lit, // - per i Paesi Bassi: // 2 000 // Fl, // - per il Portogallo: // 100 000 // Esc, // - per il Regno Unito: // 475 // £, // - per la Spagna: // 100 000 // Pta, // - per l'Unione economica belgo-lussemburghese: // 36 000 // FB/Flux.
Articolo 3
Il presente regolamento si applica per la prima volta alle statistiche che vertono sui dati relativi all'anno 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1985.
Per la Commissione
Alois PFEIFFER
Membro della Commissione
((1) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.
(2) GU n. L 329 del 22. 12. 1977, pag. 3.
(3) GU n. L 161 del 17. 7. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 307 del 27. 11. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 12.
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