22. 12 . 82 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 361 / 19
REGOLAMENTO (CEE) N. 3433/82 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1982
relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli
detenuto dall'organismo d'intervento italiano
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Articolo 2
La vendita si effettua secondo la procedura di gara
conformemente alle disposizioni del regolamento
(CEE) n . 3389/73 .
Articolo 3
La data limite per la presentazione delle offerte presso
la sede della Commissione delle Comunità europee è
fissata al 13 aprile 1983 alle ore 12 (ora di Bruxelles).
Articolo 4
La data limite per il ritiro del tabacco da parte dell ag
giudicatario menzionata all'articolo 9 , paragrafo 1 , del
regolamento (CEE) n . 3389/73, è fissata
a) alla fine del sesto mese che segue la pubblica
zione del risultato della gara nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee per almeno un
terzo delle partite ;
b) alla fine del decimo mese che segue la data di
cui sopra per il tabacco rimanente .
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,
visto il regolamento (CEE) n . 727/70 del Consiglio, del
21 aprile 1970 , relativo all'attuazione di un'organizza
zione comune dei mercati nel settore del tabacco
greggio ('), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n . 1461 /82 (2), in particolare l'articolo 7, para
grafo 4,
considerando che il regolamento (CEE) n . 3389/73
della Commissione , del 13 dicembre 1 973 (3), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 313/79 (4), ha
fissato le procedure e le condizioni per la messa in
vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d' inter
vento ;
considerando che, a causa dei problemi posti dall'am
masso di tabacco in colli , particolarmente dei costi di
stoccaggio e tenuto conto dei quantitativi di tabacco
disponibili sul mercato interno della Comunità, è
opportuno indire una gara per la messa in vendita di
partite di questo tabacco e destinarlo all'esportazione
senza restituzione ;
considerando che, tenuto conto del volume delle
partite e del fatto che il pagamento della totalità di tali
lotti è effettuato prima di procedere al ritiro del
tabacco , occorre stabilire che, su richiesta dell'aggiudi
catario , la cauzione sia svincolata man mano che i
quantitativi di tabacco ritirati vengono esportati ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per il tabacco ,
Articolo 5
1 . La cauzione di cui ali articolo 5 del regolamento
(CEE) n . 3389/73 deve essere costituita a nome
e presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo, sezione specializzata per il tabacco
(AIMA), via Duccio Galimberti 47, 00136 Roma
(Italia).
2 . La Commissione comunica immediatamente il
risultato della gara all'organismo interessato . Quest'ul
timo svincola senza indugio le cauzioni dei concor
renti le cui offerte non sono risultate ricevibili o che
non sono stati dichiarati aggiudicatari .
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, secondo
comma, del regolamento (CEE) n . 3389/73 , le cauzioni
dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari sono svincolate
quando sono adempiute le condizioni di cui all'arti
colo 7 , lettera c), del suddetto regolamento .
3 . Su richiesta dell' interessato, la cauzione è svinco
lata proporzionalmente ai quantitativi di tabacco per i
quali sono state fornite le prove di cui all'articolo 7 ,
lettera c), del suddetto regolamento .
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Si procede alla vendita per l'esportazione di 8 partite
di tabacco greggio in colli dei raccolti 1978 e 1979 ,
detenuto dall'organismo d'intervento italiano, per un
peso totale di 15 543 409 chilogrammi ripartiti per
varietà come indicato nell'allegato .
Articolo 6
(') GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag. 1 .
o GU n . L 164 del 14 . 6 . 1982, pag . TI .
O GU n . L 345 del 15 . 12 . 1973 , pag. 47 .
( 4 ) GU n . L 43 del 20 . 2 . 1979 , pag . 5 .
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
N. L 361 /20 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22 . 12. 82
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
22 . 12 . 82 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 361 /21
ALLEGATO
Partita
n.
Varietà Raccolto Peso/kg
1 Xanti-Yaka 1978 524 825
Perustitza 1978 391 190
Erzegovina 1978 975 705
1 891 720
2 Xanti-Yaka 1978 692 161
Perustitza 1978 339 223
Erzegovina 1978 1 079 894
2 1 1 1 278
3 Xanti-Yaka 1978 612 838
Perustitza 1978 364 195
Erzegovina 1978 970 117
1 947 1 50
4 Xanti-Yaka ~ 1979 403 015
Perustitza 1979 513 995
Erzegovina 1979 975 1 74
1 892 184
5 Xanti-Yaka 1979 576 242
Perustitza 1979 321 136
Erzegovina 1979 1 032 590
1 929 968
6 Xanti-Yaka 1979 519 236
Perustitza 1979 529 355
Erzegovina 1979 864 625
1 913 216
7 Xanti-Yaka 1979 396 292
Perustitza 1979 426 083
Erzegovina 1979 1 130 607
1 952 982
8 Xanti-Yaka 1979 424 124
Perustitza 1979 502 604
Erzegovina 1979 978 183
1 904 911
Totale 15 543 409
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