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Regolamento (CEE) n. 3433/84 del Consiglio del 4 dicembre 1984 che fissa, per la campagna di pesca 1985, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all' industria conserviera
Gazzetta ufficiale n. L 318 del 07/12/1984 pag. 0005 - 0005
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3433/84 DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 1984
che fissa, per la campagna di pesca 1985, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3796/81 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera;
considerando che, sulla base dei criteri definiti all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento citato, occorre mantenere il prezzo per la campagna di pesca 1985,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il prezzo alla produzione comunitaria della campagna di pesca dal 1o gennaio al 31 dicembre 1985 per i tonni destinati all'industria conserviera e la categoria cui esso si riferisce è fissato come segue:
1.2.3 // // // // Prodotto // Caratteristiche commerciali // Prezzo alla produzione comunitaria (in ECU/t) // // // // Tonno albacora // Pesce intero, di peso superiore a 10 kg/pezzo // 1 351 // // //
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1984.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. O'TOOLE
(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
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