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Regolamento (CEE) n. 3436/84 del Consiglio del 4 dicembre 1984 che stabilisce, per il 1985, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia
Gazzetta ufficiale n. L 318 del 07/12/1984 pag. 0009 - 0015
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3436/84 DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 1984
che stabilisce, per il 1985, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Svezia
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), in particolare l'articolo 11,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, secondo la procedura prevista nell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia (2), in particolare gli articoli 2 e 6, la Comunità e la Svezia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1985 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;
considerando che durante tali consultazioni le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1985 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;
considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83 spetta al Consiglio fissare, in particolare, il totale di catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture;
considerando che, a norma dell'accordo del 19 dicembre 1966 tra la Danimarca, la Norvegia e la Svezia sull'accesso reciproco alle attività di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat, ciascuna parte accorda alle navi delle altre parti l'accesso alla propria zona di pesca nello Skagerrak e in parte del Kattegat fino ad una distanza di 4 miglia nautiche dalle linee di base senza limitazione quantitativa;
considerando che la convenzione firmata dalla Danimarca e dalla Svezia il 31 dicembre 1932 relativa alle condizioni di pesca nelle zone marittime vicine alle coste di ambo le parti prevede che ciascuna di esse autorizzi l'accesso dei pescherecci della controparte nella propria zona di pesca nel Kattegat fino ad una distanza di 3 miglia nautiche dalle coste ed in talune zone dell'OEresund e del Mar Baltico fino alle linee di base senza limitazione quantitativa,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera svedese nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico a nord del 43° 00' N sono autorizzate fino al 31 dicembre 1985 per le specie di cui all'allegato I entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
2. Nonostante il paragrafo 1, la pesca esercitata dalle navi che battono bandiera svedese è autorizzata senza restrizioni quantitative nello Skagerrak, nel Kattegat e nell'OEresund.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- Skagerrak: la zona limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese;
- Kattegat: la zona delimitata a nord da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da questo punto al tratto più vicino della costa svedese ed a sud da una linea tracciata dal Capo Hasenore al Capo Gniben, da Korshage a Spodsbjerg e dal Capo Gilbjerg a Kullen;
- OEresund: la zona limitata a nord da una linea tracciata dal Capo Gilbjerg a Kullen e a sud da una linea tracciata dal faro di Stevns al faro di Falsterbo.
4. Le attività di pesca autorizzate a norma dei paragrafi 1 e 2 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situata 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri, con le seguenti eccezioni:
a) la pesca nello Skagerrak è autorizzata al largo di 4 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca;
b) la pesca nel Kattegat è autorizzata al largo di 3 miglia nautiche dalle coste della Danimarca;
c) la pesca nel Mar Baltico è autorizzata al largo di 3 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca;
d) la pesca nell'OEresund è autorizzata nelle zone e in conformità delle condizioni stabilite nell'allegato II.
5. Senza pregiudizio del paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.
6. La catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.
Articolo 2
1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.
2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato III.
3. Le navi di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione, conformemente alle norme di cui all'allegato IV, le informazioni riportate in detto allegato.
4. Le lettere e cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.
Articolo 3
1. La pesca nelle divisioni CIEM IV e VI e nella suddivisione CIEM III c e d, sulla base dei contingenti fissati all'articolo 1, è subordinata all'esistenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità su richiesta delle autorità svedesi ed all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza.
2. Il rilascio delle licenze di cui al paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze valide per ciascun giorno non superi:
- 42 per la pesca del merluzzo bianco e delle aringhe nel Mar Baltico;
- 3 per la pesca della molva nella divisione CIEM IV e nella sottodivisione VI a (a nord del 56° 30' N);
- 25 per la pesca delle aringhe nella sottodivisione CIEM IV a e b;
- 10 per la pesca nella divisione CIEM IV di tutte le specie di cui all'allegato I, tranne l'aringa e la molva.
3. Il numero totale dei giorni di pesca effettivi per tutti i pescherecci autorizzati a pescare l'aringa nel Mare del Nord non può superare 250.
4. All'atto del deposito di ciascuna richiesta di licenza presso la Commissione, devono essere fornite le informazioni seguenti;
a) nome della nave,
b) numero d'immatricolazione,
c) lettere e cifre esterne di identificazione,
d) porto di immatricolazione,
e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore,
f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto,
g) potenza del motore,
h) indicativo di chiamata e frequenza radio,
i) metodo di pesca previsto,
j) zona di pesca prevista,
k) specie di pesci che si intendono catturare,
l) periodo per il quale la licenza è richiesta.
5. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.
6. Le licenze possono essere annullate per rilasciarne di nuove. L'annullamento ha effetto con decorrenza dal giorno della restituzione della licenza alla Commissione. Le nuove licenze prendono effetto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al mese in cui sono state rilasciate.
Articolo 4
Solo le navi che utilizzano palangresi sono autorizzate alla pesca della molva.
Articolo 5
Per garantire l'osservanza del presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri adottano tutte le misure appropriate, ivi comprese le visite periodiche alle navi.
Articolo 6
Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile dal 1o gennaio al 31 dicembre 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1984.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. O'TOOLE
(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 1.
ALLEGATO I
Contingenti di pesca
1.2.3 // // // // Specie // Zona in cui è autorizzata la pesca // Quantitativi (in tonnellate) // // // // Merluzzo bianco // CIEM III c, d // 1 250 // // CIEM IV // 150 (2) // Eglefino // CIEM IV // 400 // Merlano // CIEM IV // 20 (2) // Aringa // CIEM III c, d // 1 600 // // CIEM IV a , b // 1 350 // Molva // CIEM IV, VI a (1) // 200 // // //
(1) A nord del 56° 30' N.
(2) Queste quote sono scambiabili.
ALLEGATO II
1. All'interno della batimetrica dei 7 m è permessa esclusivamente:
a) la pesca con rete da aringhe;
b) la pesca con lenze nei mesi da luglio a fine ottobre.
2. All'esterno della batimetrica dei 7 m la pesca a strascico o con cianciolo è proibita a sud di una linea tracciata da Ellekilde Hage a Lerberget.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, nei « Middelgrunden » è autorizzata la pesca a mezzo di « agnvod » purché non superino i 7,5 m tra « armspidserne ».
4. A nord della linea menzionata al punto 2, è autorizzata la pesca a strascico o con cianciolo danese all'interno di 3 miglia a partire dalle coste.
ALLEGATO III
I seguenti dati debbono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca:
1. i quantitativi catturati, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
2. il giorno e l'ora dell'operazione di pesca;
3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
4. il sistema di pesca utilizzato;
5. tutti i messaggi radio inviati conformemente all'allegato IV.
ALLEGATO IV
1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:
1.1. Al momento dell'ingresso nelle zone di pesca che si estendono fino a 200 miglia marittime al largo delle coste degli Stati membri della Comunità e che formano oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca:
a) le informazioni di cui al punto 1.4;
b) i quantitativi catturati trovantisi nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
c) il momento e il luogo di inizio della pesca.
Se le operazioni di pesca richiedono più di un'entrata nella zona di pesca della Comunità in un determinato giorno, è sufficiente un'unica comunicazione in occasione della prima entrata nella stessa.
1.2. Al momento dell'uscita dalle zone che si estendono fino a 200 miglia marittime al largo delle coste degli Stati membri della Comunità e che formano oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca:
a) le informazioni di cui al punto 1.4;
b) i quantitativi catturati trovantisi nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
c) i quantitativi catturati a decorrere dalla trasmissione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
e) i quantitativi catturati trasbordati su altre navi dal momento in cui la nave è entrata nella zona comunitaria di pesca (espressi in chilogrammi e ripartiti per specie) e l'identificazione della nave sulla quale il trasbordo ha avuto luogo;
f) i quantitativi espressi in chilogrammi di ogni specie sbarcata in un porto della Comunità dal momento in cui la nave è entrata nella zona comunitaria di pesca.
Se le operazioni di pesca richiedono più di un'uscita dalla zona di pesca della Comunità in un determinato giorno, è sufficiente un'unica comunicazione in occasione dell'ultima uscita dalla zona stessa.
1.3. Per la pesca dell'aringa nel Mare del Nord, ogni tre giorni con inizio il terzo giorno successivo al primo ingresso della nave nella zona di pesca e, per la pesca di specie diverse dall'aringa nel Mare del Nord, ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nella zona di pesca:
a) le informazioni di cui al punto 1.4;
b) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
d) per la pesca dell'aringa nel Mare del Nord, il numero di giorni di pesca effettivi.
1.4. a) Il nome, l'indicativo di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione della nave e il nome del comandante;
b) il numero della licenza se la nave pesca sotto licenza;
c) il numero di serie della trasmissione;
d) l'identificazione del tipo di messaggio;
e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.
2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.
2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.
1.2.3 // 3. // Nome della stazione radio // Indicativo di chiamata // // Skagen // OXP // // Blaavand // OXB // // Norddeich // DAF DAK // // // DAH DAL // // // DAI DAM // // // DAJ DAN // // Scheveningen // PCH // // Oostende // OST // // North Foreland // GNF // // Humber // GKZ // // Cullercoats // GCC // // Wick // GKR // // Portpatrick // GPK // // Anglesey // GLV // // Ilfracombe // GIL // // Niton // GNI // // Stonehaven // GND // // Portishead // GKA // // // GKB // // // GKC // // Land's End // GLD // // Valentia // EJK // // Malin Head // EJM // // Boulogne // FFB // // Brest // FFU // // Saint-Nazaire // FFO // // Bordeaux-Arcachon // FFC // // Prins Christians Sund // OZN // // Julianehaab // OXF // // Godthaab // OXI Central Godthaab // // Holsteinsborg // OYS // // Godhavn // OZM // // Stockholm // SOJ // // Goeteborg // SOG // // Roenne // OYE
4. Forma delle comunicazioni
Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine:
- il nome della nave;
- l'indicativo radio;
- le lettere e le cifre di identificazione esterne;
- il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi;
- l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice;
- messaggio all'entrata nella zona comunitaria: IN,
- messaggio all'uscita dalla zona comunitaria: OUT,
- messaggio settimanale: WKL,
- messaggio ogni tre giorni: 2 WKL;
- la posizione geografica;
- le divisioni CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca;
- la data in cui si prevede di cominciare la pesca;
- i quantitativi trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, utilizzando il codice menzionato al punto 5;
- i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, utilizzando il codice menzionato al punto 5;
- le divisioni CIEM in cui sono state effettuate le catture;
- i quantitativi trasbordati su altre navi a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
- il nome e l'indicativo di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo;
- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;
- il nome del comandante. 5. Codice per la comunicazione dei dati quantitativi di cui al punto 4:
1.2 // - A: // gambero boreale (Pandalus borealis) // - B: // nasello (Merluccius merluccius) // - C: // ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) // - D: // merluzzo (Gadus morhua) // - E: // eglefino (Melanogrammus aeglefinus) // - F: // ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus) // - G: // sgombro (Scomber scombrus) // - H: // suro (Trachurus trachurus) // - I: // pesce sorcio (Coryphaenoides rupestris) // - J: // merluzzo carbonaro (Pollachius virens) // - K: // merlano (Merlangus merlangus) // - L: // aringa (Clupea harengus) // - M: // cicerello (Ammodytes sp.) // - N: // spratto (Clupea sprattus) // - O: // passera (Pleuronectes platessa) // - P: // merluzzo norvegese (Trisopterus esmarkii) // - Q: // molva (Molva molva) // - R: // altri // - S: // gamberetti (Penaeidae) // - T: // acciughe (Engraulis encrassicholus) // - U: // scorfano (Sebastes sp.) // - V: // passera atlantica (Hypoglossoides platessoides) // - W: // calamaro (Illex) // - X: // limanda (Limanda ferruginea) // - Y: // melù (Gadus poutassou) // - Z: // tonno (Thunnidae) // - AA: // molva azzurra (Molva dypterygia) // - BB: // brosmio (Brosme brosme) // - CC: // palombo (Scyliorhinus retifer) // - DD: // squalo elefante (Cetorhindae) // - EE: // smeriglio (Lamna nasus) // - FF: // calamaro (Loligo vulgaris) // - GG: // pesce castagna (Brama brama) // - HH: // sardina (Sardina pilchardus)
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