N. L 318 / 18 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 7. 12. 84
REGOLAMENTO (CEE) N. 3438/84 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 1984
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali , le
farine e il malto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio ,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali ('), modifi
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1018/84 (2), in
particolare l'articolo 15 , paragrafo 6,
visto il regolamento n . 129 del Consiglio, relativo al
valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da appli
care nel quadro della politica agricola comune (J),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n .
2543/73 (4), in particolare l'articolo 3 ,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che i supplementi da aggiungere ai
prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal
regolamento (CEE) n . 2222/84 (5) e dai successivi rego
lamenti modificativi ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi , occorre appli
care per il calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto
dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n . 974/71 (6), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 855/84 Q,
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete, constatati
durante un periodo determinato , in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente e del predetto coefficiente ;
che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5
dicembre 1984 ;
considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei
prezzi cif d'acquisto a termine odierni , i supplementi
da aggiungere ai prelievi , attualmente in vigore,
devono essere modificati conformemente all'allegato al
presente regolamento ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in
anticipo per le importazioni di cereali e di malto,
previsti dall'articolo 1 5 del regolamento (CEE) n . 2727/
75, sono fissati nell'allegato .
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre
1984.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 6 dicembre 1984 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 281 dell' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 .
( 2) GU n . L 107 del 19 . 4 . 1984, pag. 1 .
( 3 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962, pag . 2553/62 .
(4) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag. 1 .
H GU n . L 205 dell' I . 8 . 1984, pag. 4 .
(6) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag. 1 .
O GU n . L 90 dell' I . 4 . 1984, pag . 1 .
7. 12. 84 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 318/ 19
ALLEGATO
al regolamento della Commissione , del 6 dicembre 1984 , che fissa i supplementi da
aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali , le farine e il malto
A. Cereali e farine
(ECU/ t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Corrente
12
1° term.
1
2° term.
2
3° term .
3 •
10.01 B I Frumento tenero e frumento segalato 0 1,91 1,91 1,98
10.01 B II Frumento duro 0 0 0 0
10.02 Segala 0 0 0 0
10.03 Orzo 0 0 0 0
10.04 Avena 0 0 0 0
10.05 B Granturco, diverso dal granturco ibrido destinatoIII
alla semina 0 0 0 0
10.07 A Grano saraceno 0 0 0 0
10.07 B Miglio 0 0 0 39,57
10.07 C Sorgo 0 0 0 0
10.07 D Altri cereali 0 0 0 0
11.01 A Farine di frumento o di frumento segalato 0 2,68 2,68 2,78
B. Malto
(ECU/ t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Corrente
12
1° term .
1
2° term .
2
3° term .
3
4° term .
4
11.07 AI (a) Malto non torrefatto di frumento (grano),
presentato sotto forma di farina 0 3,40 3,40 3,52 3,52
11.07 A I(b) Malto non torrefatto di frumento (grano),
presentato sotto forma diversa da quella di
farina 0 2,54 2,54 2,63 2,63
11.07 A II (a) Malto non torrefatto diverso da quello di
frumento (grano), presentato sotto forma di
farina 0 0 0 0 0
11.07 A II (b) Malto non torrefatto diverso da quello di
frumento (grano), presentato sotto forma
diversa da quella di farina 0 0 0 0 0
1 1 .07 B Malto torrefatto 0 0 0 0 0
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