Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3440/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime d' esportazione di taluni cascami e rottami di metalli non ferrosi
Gazzetta ufficiale n. L 362 del 23/12/1982 pag. 0005 - 0006
*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 3440/82 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1982
relativo al regime d'esportazione di taluni cascami e rottami di metalli non ferrosi
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, che stabilisce un regime comune applicabile alle esportazioni (1), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che stabilisce una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi (2), in particolare l'articolo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando che con il regolamento (CEE) n. 3568/81 (3) le esportazioni di cascami e rottami di alluminio e di piombo sono state subordinate, per il 1982, ad un'autorizzazione preventiva di esportazione che deve essere rilasciata dalle competenti autorità degli Stati membri secondo determinate modalità; che detto regime scade il 31 dicembre 1982;
considerando che, per evitare difficoltà di approvvigionamento per i residui e ceneri di rame e per i cascami e rottami di rame sono stati fissati contingenti quantitativi comunitari all'esportazione con il regolamento (CEE) n. 3568/81; che tali contingenti sono validi sino al 31 dicembre 1982;
considerando che risulta necessario mantenere per il 1983 il regime di autorizzazione delle esportazioni per i prodotti d'alluminio e di piombo ed i contingenti in vigore per i prodotti di rame;
considerando che il comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 2603/69 è stato consultato;
considerando che occorre determinare il criterio di ripartizione di detti contingenti;
considerando che le disposizioni relative al controllo del traffico intracomunitario di cui al regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (4), si applicano unicamente se le misure che istituiscono le restrizioni all'esportazione ne stabiliscono l'applicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per il periodo 1o gennaio - 31 dicembre 1983 le esportazioni dalla Comunità di cascami e rottami di alluminio di cui alla sottovoce 76.01 B della tariffa doganale comune e di cascami e rottami di piombo di cui alla sottovoce 78.01 B sono subordinate alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione da rilasciarsi dalle competenti autorità degli Stati membri. L'autorizzazione è rilasciata gratuitamente, per tutte le quantità richieste fatte salve le disposizioni che figurano qui di seguito.
2. L'autorizzazione di esportazione è rilasciata entro un termine massimo di quindici giorni lavorativi dal deposito della domanda dietro presentazione da parte del richiedente di un contratto di vendita per l'insieme delle quantità domandate.
L'autorizzazione è valida per due mesi.
3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione nel corso dei primi quindici giorni di ogni mese:
a) le quantità in tonnellate e i prezzi dei prodotti oggetto di autorizzazioni di esportazione rilasciate nel corso del mese precedente;
b) le quantità in tonnellate dei prodotti oggetto di esportazioni nel corso del mese precedente quello di cui alla lettera a);
c) le quantità in tonnellate la cui esportazione autorizzata o realizzata si effettua nel quadro di operazioni di perfezionamento attivo o passivo;
d) i paesi terzi di destinazione.
La Commissione ne informa gli Stati membri.
Articolo 2
Per il 1983 sono fissati i seguenti contingenti quantitativi comunitari all'esportazione:
1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Quantità (in tonnellate) // // // // ex 26.03 // Ceneri e residui di rame e di leghe di rame // 22 300 // ex 74.01 D // Cascami e rottami di rame 7. (4) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.
Articolo 3
I contingenti di cui all'articolo 2 sono ripartiti secondo il fabbisogno stimato.
Articolo 4
Le esportazioni dalla Comunità dei prodotti di cui all'articolo 2, ottenuti in applicazione del regime del perfezionamento attivo a norma della direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, per l'armonizzazione delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative relative al regime del perfezionamento attivo (1), sono imputate sulla quota dello Stato membro esportatore. Possono essere disposte deroghe a quanto sopra, caso per caso, previo parere del comitato di gestione istituito con regolamento (CEE) n. 1023/70.
Ai sensi della direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, sull'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative al regime di perfezionamento passivo (2), le esportazioni temporanee in un paese terzo a fini di lavorazione, trasformazione o riparazione di prodotti destinati ad essere reimportati per il consumo nel territorio doganale della Comunità sono imputate sulla quota dello Stato membro esportatore. Possono essere disposte deroghe a quanto sopra, caso per caso, previo parere del comitato di gestione istituito con regolamento (CEE) n. 1023/70.
Articolo 5
Il regolamento (CEE) n. 223/77 si applica alla circolazione all'interno della Comunità dei prodotti di cui all'articolo 2.
Articolo 6
Il Consiglio determina in tempo utile, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1983, le misure da adottarsi alla scadenza del presente regolamento per l'esportazione dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1983.
Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1983.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.
Per il Consiglio
Il Presidente
O. MOELLER e di leghe di rame // 32 700 // // //
(1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25. (2) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1. (3) GU n. L 357 del 12. 12. 1981, pag.
(1) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.
Top