7. 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 328/3
REGOLAMENTO (CEE) N. 3442/85 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 1985
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali , le
farine e il malto
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 1018 /84 (2), in particolare l'articolo
15, paragrafo 6,
visto il regolamento n . 129 del Consiglio, relativo al valore
dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel
quadro della politica agricola comune (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 2543/73 (4), in particolare
l'articolo 3 ,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi
per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento
(CEE) n . 2160/85 (*) e dai successivi regolamenti modifica
tivi ;
considerando che, al fine di permettere il normale funzio
namento del regime dei prelievi , occorre applicare per il
calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all' interno di uno
scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro tasso
centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'arti
colo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n .
974/71 (6), modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) n . 855/84 0,
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti
di ciascuna di tali monete, constatati durante un
periodo determinato, in rapporto alle monete della
Comunità di cui al trattino precedente e del predetto
coefficiente ;
che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5
dicembre 1985 ;
considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi
cif d'acquisto a termine odierni , i supplementi da aggiun
gere ai prelievi , attualmente in vigore, devono essere
modificati conformemente all'allegato al presente regola
mento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anti
cipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti
dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n . 2727/75, sono
fissati nell'allegato .
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre
1985 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1985 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(■) GU n . L 281 dell 1 . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n . L 107 del 19 . 4, 1984, pag. 1 .
(3) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962, pag . 2553/62 .
(4) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973, pag. 1 .
0 GU n . L 203 dell' i . 8 . 1985, pag. 11 .
(6) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag. 1 .
0 GU n . L 90 dell' I . 4 . 1984, pag . 1 .
N. L 328 /4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 7 . 12. 85
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 6 dicembre 1985 , che fissa i supplementi da
aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali , le farine e il malto
A. Cereali e farine
(ECU/ t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Corrente
12
1° term.
1
2° term.
2
3° term.
3
10.01 B I Frumento tenero e frumento segalato 0 0 0 0
10.01 B II Frumento duro 0 3,82 3,82 3,82
10.02 Segala 0 0 0 0
10.03 Orzo 0 0 0 0
10.04 Avena 0 2,16 2,16 2,16
10.05 B Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla
semina 0 0 0 0
10.07 A Grano saraceno 0 0 0 0
10.07 B Miglio 0 5,46 5,46 5,46
10.07 C Sorgo 0 0 0 0
10.07 D Altri cereali 0 0 0 0
11.01 A Farine di frumento o di frumento segalato 0 0 0 1 0
B. Malto
(ECU/ t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Corrente
12
1° term.
1
2° term.
2
3° term.
3
4° term.
4
11.07 AI (a) Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato
sotto forma di farina 0 0 0 0 0
11.07 AI (b) Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato
sotto forma diversa da quella di farina 0 0 0 0 0
11.07 Ali (a) Malto non torrefatto diverso da quello di frumento
(grano), presentato sotto forma di farina 0 0 0 0 0
11.07 Ali (b) Malto non torrefatto diverso da quello di frumento
(grano), presentato sotto forma diversa da quella di
farina 0 0 0 0 0
11.07 B Malto torrefatto 0 0 0 0 0
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