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Regolamento (CEE) n. 3443/84 della Commissione del 6 dicembre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76 per quanto concerne il settore dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 318 del 07/12/1984 pag. 0031 - 0032
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 33 pag. 0009
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 33 pag. 0009
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3443/84 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 1984
che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76 per quanto concerne il settore dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione (3) definisce le modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare;
considerando che l'esportazione di prodotti d'intervento a titolo di aiuto alimentare può aver luogo tanto sotto forma di prodotti tali quali quanto sotto forma di prodotti trasformati; che occorre garantire che l'esportazione e la trasformazione avvengano senza sostituzione della merce; che è pertanto necessario completare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2956/84 (5), definendo le indicazioni che devono figurare sull'esemplare di controllo qualora sia prevista una destinazione particolare dei prodotti provenienti dall'intervento ed aggiungendo il caso del latte scremato in polvere utilizzato per la fabbricazione di latte scremato in polvere vitaminizzato, da esportare a titolo d'aiuto alimentare;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nella parte II dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, il punto 16 è sostituito dal seguente punto:
« 16. Regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di buro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare:
a) per la messa a disposizione di burro destinato ad essere trasformato in butteroil o di latte scremato in polvere destinato ad essere vitaminizzato:
- casella 104: "Destinato alla trasformazione e successivamente alla fornitura a titolo di aiuto alimentare [regolamento (CEE) n. 1354/83]",
"Til forarbejdning og efterfoelgende levering som foedevarehjaelp [forordning (EOEF) nr. 1354/83]",
"Zur Verarbeitung und anschliessenden Lieferung im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe [Verordnung (EWG) Nr. 1354/83]",
"Proorizómeno gia metapoíisi kai en synecheía gia parádosi ypó morfí episitistikís voítheias (kanonismós (EOK) arith. 1354/83)",
"For processing and subsequent delivery as food aid [Regulation (EEC) No 1354/83]",
"Destiné à la transformation et à la livraison ultérieure au titre de l'aide alimentaire [règlement (CEE) no 1354/83]",
"Bestemd om te worden verwerkt en vervolgens als voedselhulp te worden geleverd [Verordening (EEG) nr. 1354/83]";
b) per la spedizione di butteroil o di latte scremato in polvere vitaminazzato nel porto d'imbarco in caso di consegna fob nel porto si sbarco o reso destinazione
- casella 104: "Destinato ad essere esportato a titolo di aiuto alimentare [regolamento (CEE) n. 1354/83]",
"Bestemt til udfoersel som foedevarehjaelp [forordning (EOEF) nr. 1354/83]",
"Als Nahrungsmittelhilfe auszufuehren [Verordnung (EWG) Nr. 1354/83]",
"Proorizómeno gia exagogí, sto plaísio tis episitistikís voítheias (kanonismós (EOK) arith. 1354/83)",
"For export as food aid [Regulation (EEC) No 1354/83]",
"Destiné à être exporté au titre de l'aide alimentaire [règlement (CEE) no 1354/83]",
"Bestemd om te worden uitgevoerd als voedselhulp [Verordening (EEG) nr. 1354/83]";
- casella 106: - il peso del burro impiegato per fabbricare il quantitativo di butteroil indicato nella casella 103,
o
- il peso del latte scremato in polvere impiegato per fabbricare il quantitativo di latte scremato in polvere vitaminizzato indicato nella casella 103. »
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.
(3) GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.
(4) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 7.
(5) GU n. L 279 del 23. 10. 1984, pag. 4.
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