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Regolamento (CEE) n. 3444/84 della Commissione del 5 dicembre 1984 relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo delle uve secche del raccolto 1983, detenute dagli organismi ammassatori greci
Gazzetta ufficiale n. L 318 del 07/12/1984 pag. 0033 - 0035
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3444/84 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 1984
relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo delle uve secche del raccolto 1983, detenute dagli organismi ammassatori greci
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 (2),
visto il regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa le norme generali di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi secchi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2057/84 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando che gli organismi ammassatori greci detengono tuttora scorte di uve secche del raccolto 1983 che hanno acquistato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2194/81; che, alla luce della situazione del mercato delle uve secche, dovrebbero continuare ad effettuarsi vendite ad un prezzo fissato in anticipo in conformità del regolamento (CEE) n. 3263/81 della Commissione (5);
considerando che nel fissare il prezzo di vendita occorre tener conto del fatto che tali prodotti possono beneficiare dell'aiuto; che, in conseguenza delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2425/81 della Commissione, del 20 agosto 1981, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuto per le uve ed i fichi secchi (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 3334/83 (7), il tasso di conversione da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'aiuto fissato in ECU è il tasso rappresentativo in vigore il 1o settembre 1983; che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3263/81, il tasso di conversione da applicare ai prezzi di vendita è il tasso rappresentativo vigente il giorno in cui la domanda è considerata accettabile; che il prezzo di vendita da fissare deve rispecchiare l'incidenza dei due differenti tassi sul prezzo di vendita espresso in moneta nazionale;
considerando che i prezzi fissati dal presente regolamento sostituiscono quelli fissati con regolamento (CEE) n. 3248/83 della Commissione (8);
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Gli organismi ammassatori greci che figurano nell'allegato I procedono alla vendita delle uve secche del raccolto 1983, le cui qualità e i cui prezzi sono indicati nell'allegato II.
2. Le vendite hanno luogo conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3263/81, in particolare degli articoli da 2 a 5.
3. Le domande d'acquisto devono essere presentate per iscritto a ciascun organismo ammassatore in causa presso la sede dell'Idagep, in via Acharnon 5, Atene, Grecia.
4. Le informazioni relative ai quantitativi ed ai luoghi in cui sono immagazzinati i prodotti possono essere ottenute dagli interessati agli indirizzi indicati nell'allegato I.
Articolo 2
Il regolamento (CEE) n. 3248/83 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica fino al 31 gennaio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 11.
(3) GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.
(5) GU n. L 329 del 17. 11. 1981, pag. 8.
(6) GU n. L 240 del 24. 8. 1981, pag. 1.
(7) GU n. L 330 del 26. 11. 1983, pag. 18.
(8) GU n. L 321 del 18. 11. 1983, pag. 14.
ALLEGATO I
Elenco degli organismi ammassatori cui è fatto riferimento all'articolo 1 del presente regolamento
A. CORINTO
1. ASO, Mezonos 241, Patra, Grecia
2. Panegialios Enosis Sineterismon, Egion, Grecia
3. Enosis Georgicon Sineterismon Zakynthou, Zakynthos, Grecia
4. Enosis Georgicon Sineterismon Olympias Ilias, Pyrgos, Grecia
B. SULTANINA
1. KSOS, Kanari 24, Athina, Grecia
2. Enosis Georgicon Sineterismon Iracliou Critis, Iraclio Critis, Grecia
3. Enosis Georgicon Sineterismon Messaras, Mires Iracliou Critis, Grecia
4. Enosis Georgicon Sineterismon Monofatsiou, Assimi Iracliou Critis, Grecia
5. Eleourgicos, Oinopiiticos ke Pistoticos Sineterismos Archanon Critis, Archanes Critis, Grecia
6. Eleourgicos ke Oinopiiticos Sineterismos Casteliou Pediados Critis, Casteli Pediados Critis, Grecia
7. Eleourgicos Sineterismos Kroussonos Iracliou Critis, Iraclio Critis, Grecia
8. Enosis Paragogicon Sineterismon Pezon, Kalloni Iracliou Critis, Grecia
9. Enosis Paragogicon Sineterismon, Melopotamos, Criti, Grecia
10. Enosis Paragogicon Sineterismon, Sitia, Criti, Grecia
11. Enosis Archalochori, Iraclio Critis, Grecia
ALLEGATO II
Qualità e prezzi delle uve secche di cui all'articolo 1
1.2 // // (in ECU/100 kg) // Sultanina n. 1 // 102,50 // Corinto, seccata all'ombra, della regione di Eghion // 101,22 // Sultanina n. 2 // 100,36 // Corinto, scelta, della regione di Eghion // 99,08 // Corinto, seccata all'ombra, della regione di Corinto // 98,36 // Sultanina n. 4 // 97,08 // Corinto, scelta, della regione di Corinto // 95,46 // Corinto, qualità corrente, della regione di Eghion // 94,08 // Sultanina n. 5 // 92,80 // Corinto, scelta, di Patrasso, delle isole Ionie, del Nomos Ilide, di Trifilia // 92,80 // Corinto, qualità corrente, della regione di Corinto // 92,80 // Corinto, scelta, del resto della Messenia // 91,37 // Corinto, qualità corrente, di Patrasso, delle isole Ionie, del Nomos Ilias, di Trifilia // 89,94 // Corinto, qualità corrente, del resto della Messenia // 88,51 // Corinto, qualità corrente B (altre provenienze) // 80,95
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