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Regolamento (CEE) n. 3447/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 per quanto concerne il tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la dracma greca
Gazzetta ufficiale n. L 359 del 31/12/1980 pag. 0017 - 0017
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 32 pag. 0092
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3447/80 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1980
che modifica il regolamento ( CEE ) n . 878/77 per quanto concerne il tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la dracma greca
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto l ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 146 ,
visto il regolamento n . 129 del Consiglio , relativo al valore dell ' unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2543/73 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del comitato monetario ,
considerando che i tassi di conversione da utilizzare nel quadro della politica agricola comune , denominati tassi rapppresentativi , sono stati fissati dal regolamento ( CEE ) n . 878/77 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2512/80 ( 4 ) ; che dal 1° gennaio 1981 la Grecia farà parte della Comunità ; che è pertanto necessario introdurre nel suddetto regolamento un tasso rappresentativo applicabile per la Grecia ;
considerando che è opportuno evitare la creazione di importi compensativi monetari al momento dell ' adesione di un nuovo Stato membro ; che occorre pertanto prevedere l ' utilizzazione di un tasso rappresentativo che si avvicini il più possibile alla realtà economica , ricorrendo ad un tasso di conversione calcolato in funzione della media aritmetica dei corsi medi della dracma constatati sui mercati di cambio il 18 e 19 dicembre 1980 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Nel regolamento ( CEE ) n . 878/77 è inserito il seguente allegato VI bis :
« ALLEGATO IV BIS
GRECIA
1 ECU = 59,7175 dracme greche .
Questo tasso è applicabile il 1° gennaio 1981 » .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1980 .
Per il Consiglio
Il Presidente
J . SANTER
( 1 ) GU n . 106 del 30 . 10 1962 , pag . 2553/62 .
( 2 ) GU n . L 263 del 19 . 9 1973 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 106 del 29 . 4 . 1977 , pag . 27 .
( 4 ) GU n . L 256 dell ' 1 . 10 . 1980 , pag . 63 .
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