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Regolamento (CEE) n. 3447/85 della Commissione del 6 dicembre 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1836/82 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d' intervento
Gazzetta ufficiale n. L 328 del 07/12/1985 pag. 0017 - 0019
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0111
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0111
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REGOLAMEREGOLAMENTO (CEE) N. 3447/85 DELLA COMMISSIONE kdel 6 dicembre 1985 kche modifica il regolamento (CEE) n. 1836/82 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento
kLALA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, kvisto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, kvisto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 e l'articolo 8, paragrafo 4, kvisto il regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3), in particolare l'articolo 3, kconsiderando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1806/85 (5), prevede che il prezzo di vendita è fissato con riferimento alla qualità tipo definita dal regolamento (CEE) n. 2731/75 (6); che, se la qualità della partita aggiudicata differisce dalla qualità tipo, il prezzo da pagare è quello dell'offerta, corretto delle maggiorazioni o detrazioni relative alla partita; kconsiderando che tale disposizione è adeguata alle condizioni economiche esistenti all'atto di una vendita sul mercato interno della Comunità; che, infatti, occorre rispettare un parallelismo tra le condizioni d'acquisto all'intervento e le condizioni di vendita, poiché il livello del mercato comunitario dipende in gran parte dal prezzo garantito; kconsiderando che, in occasione di una vendita per l'esportazione, questa disposizione non è invece adeguata alle norme che disciplinano il livello del mercato mondiale rispetto al quale viene comparata l'offerta fatta dal concorrente; che in tale prospettiva, l'importo dell'offerta deve comprendere le maggiorazioni o riduzioni connesse alla partita sulla quale verte l'offerta e non riferirsi più alla qualità tipo; kconsiderando che tale modifica del livello del prezzo di vendita in occasione di un'esportazione deve dare luogo, onde evitare distorsioni sul mercato interno, alla modifica delle modalità di calcolo della cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, che garantisce l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 17, paragrafo 3; che è pertanto opportuno che la cauzione copra la differenza tra il prezzo d'offerta e il prezzo d'intervento o il prezzo di riferimento, adeguato in funzione delle maggiorazioni o delle riduzioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta; kconsiderando che, per motivi di una corretta gestione del mercato, è opportuno prevedere una deroga per escludere offerte opzionali fatte sulla base dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80 (7); kconsiderando che è pertanto necessario modificare il modello di trasmissione delle offerte di ciascuna gara parziale per le gare attualmente in corso; kconsiderando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, kHA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: kArticolo 1 kNell'articolo 10, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1836/82, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente testo: k« - con riferimento alla qualità reale della partita sulla quale verte l'offerta ». kArticolo 2 kIl testo dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1836/82 è sostituito dal seguente testo: k« Articolo 13 k1. In occasione di una vendita sul mercato della Comunità le offerte sono stabilite con riferimento alla qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 2731/75. kSe la qualità dei cereali differisce dalla qualità tipo, il prezzo d'offerta preso in considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni e le detrazioni adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5 e dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, esclusi gli adeguamenti specifici di cui all'articolo 1975, pag. 22. k(7) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. k
2. In occasione di una vendita per l'esportazione, le offerte sono stabilite con riferimento alla qualità della partita sulla quale verte l'offerta, tenuto conto delle maggiorazioni e detrazioni adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5 e dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, esclusi gli adeguamenti specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento. k3. In occasione di una vendita per l'esportazione, si può prevedere che le offerte fatte sulla base dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80 non sono ricevibili. k4. Le offerte che sono state presentate non possono essere modificate né ritirate. kLe offerte sono valide soltanto se sono accompagnate dalla prova dell'avvenuta costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione di 5 ECU/t ». kArticolo 3 kL'allegato II dei regolamenti (CEE) n. 1892/85 (1), (CEE) n. 2923/85 (2), (CEE) n. 2924/85 (3), (CEE) n. 2946/85 (4), (CEE) n. 2964/85 (5), (CEE) n. 3052/85 (6), (CEE) n. 3072/85 (7), (CEE) n. 3142/85 (8), (CEE) n. 3187/85 (9) e (CEE) n. 3217/85 (10) che indicono gare permanenti per l'esportazione di cereali detenuti dagli organismi d'intervento è modificato come segue: k« ALLEGATO II
k1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // // // // // // // // Numero degli kofferenti // Numero kdella kpartita // Quantitativo kin ktonnellate // Prezzo kd'offerta kin ECU/t k(1) // Maggiora- kzioni + kRiduzioni - kin ECU/t k(per memoria) // Spese kcommerciali kin ECU/t // Destinazione // // // // // // // // 1 // // // // // // // 2 // // // // // // // 3 // // // // // // // ecc. // // // // // // // // // // // // //
(1) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta ». kArticolo 4 kIl testo dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1836/82 è sostituito dal seguente testo: k« c) Se, qualora il prezzo d'offerta sia inferiore al prezzo di intervento o al prezzo di riferimento, sono accompagnate da un impegno scritto dall'offerente, vistato da una dichiarazione scritta dall'offerente, vistata da un istituto di credito, con la quale l'offerente si impegna a costituire, entro i due k
alla data di ricezione della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 15, una cauzione pari alla differenza tra i due prezzi, aumentata dell'importo delle maggiorazioni o diminuita dell'importo delle detrazioni, adottati in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5 e dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, esclusi gli adeguamenti specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento ». kArticolo 5 kIl presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. kIl presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. kFatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1985. kPer la Commissione kFrans ANDRIESSEN kVicepresidente k 5, paragrafo 1, del presente regolamento.
k((1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. k(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1. k(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 49. k(4) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23. k(5) GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 73. k(6) GU n. L 281 dell'1. 11. giorni lavorativi successivi
k((1) GU n. L 178 del 10. 7. 1985, pag. 6. k(2) GU n. L 280 del 22. 10. 1985, pag. 22. k(3) GU n. L 280 del 22. 10. 1985, pag. 24. k(4) GU n. L 283 del 24. 10. 1985, pag. 19. k(5) GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 30. k(6) GU n. L 290 dell'1. 11. 1985, pag. 71. k(7) GU n. L 293 del 5. 11. 1985, pag. 7. k(8) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 7. k(9) GU n. L 301 del 15. 11. 1985, pag. 23. k(10) GU n. L 303 del 16. 11. 1985, pag. 38.
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