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Regolamento (CEE) n. 3448/82 della Commissione, del 22 dicembre 1982, che ripartisce i contingenti quantitativi comunitari all' esportazione per ceneri e residui e cascami e rottami di rame
Gazzetta ufficiale n. L 362 del 23/12/1982 pag. 0024 - 0026
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3448/82 DELLA COMMISSIONE
del 25 dicembre 1982
che ripartisce i contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per ceneri e residui e cascami e rottami di rame
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi (1), in particolare l'articolo 2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3440/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime d'esportazione di alcuni cascami e rottami di metalli non ferrosi (2), ha fissato contingenti quantitativi comunitari all'esportazione di residui e ceneri, nonché cascami e rottami di rame per il 1983;
considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3440/82, è opportuno tener conto, per ripartire i contingenti, del fabbisogno stimato nonché delle possibilità di esportazione precedentemente aperte per i prodotti in questione;
considerando la necessità di introdurre un metodo di gestione elastico e flessibile per la riserva comunitaria, che consenta di garantire pari e continuo accesso di tutti gli esportatori ai contingenti sino a esaurimento;
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti quantitativi comunitari all'esportazione aperti dal regolamento (CEE) n. 3440/82 per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1983 vengono ripartiti tra gli Stati membri come segue, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4:
(in t)
1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Quantitativi // // // // ex 26.03 // Ceneri e residui di rame e leghe di rame // Germania 7 700 Francia 5 000 Italia 2 550 Benelux 1 150 Regno Unito 2 400 Danimarca 700 Irlanda - Grecia 800 + riserva comunitaria 2 000 // 74.01 D // Cascami e rottami di rame e leghe di rame // Germania 12 200 Francia 9 200 Italia 1 700 Benelux 4 340 Regno Unito 3 000 Danimarca 580 Irlanda 480 della presente Gazzetta ufficiale.
Articolo 2
1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, quale è definita all'articolo 1, o se la stessa aliquota diminuita della parte versata alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 4, è utilizzata sino a concorrenza del 70 % o più, lo Stato membro in questione procede, mediante notifica alla Commissione e sempre che la consistenza della riserva lo permetta, al prelievo di un seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.
2. Se, dopo aver esaurito la sua aliquota iniziale, lo Stato membro ha utilizzato anche la seconda aliquota sino a concorrenza del 70 % o più, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota, pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.
3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato anche la terza aliquota sino a concorrenza del 70 % o più, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.
Articolo 3
Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 2 sono valide fino al 31 dicembre 1983.
Articolo 4
Gli Stati membri riversano alla riserva, entro il 15 ottobre 1983, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che ritengono non possa essere utilizzata.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 ottobre 1983, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.
Articolo 5
La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 1 e 2 ed informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.
Essa informa gli Stati membri, entro il 20 ottobre 1983, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 4.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.
Articolo 6
1. Gli Stati membri decidono le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 2 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.
2. Gli Stati membri garantiscono agli esportatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.
3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle esportazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati dalle autorizzazioni o dai documenti doganali all'esportazione.
4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle esportazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
Articolo 7
Gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni previste all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1023/70.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica fino al 31 dicembre 1983. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1982.
Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente Grecia 300 + riserva comunitaria 900 // // //
(1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1. (2) Vedi pagina 5
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