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Regolamento (CEE) n. 3448/85 della Commissione del 6 dicembre 1985 relativo alla sospensione della pesca dei pleuronettiformi da parte delle navi battenti bandiera della Francia
Gazzetta ufficiale n. L 328 del 07/12/1985 pag. 0020 - 0020
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REGOLAMEREGOLAMENTO (CEE) N. 3448/85 DELLA COMMISSIONE kdel 6 dicembre 1985 krelativo alla sospensione della pesca dei pleuronettiformi da parte delle navi battenti bandiera della Francia
kLALA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, kvisto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, kvisto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, kconsiderando che il regolamento (CEE) n. 6/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, che ripartisce tra gli stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle isole Faeroeer (3), modificato da ultimo dal regolamento n. 97/85 (4), prevede dei contingenti di pleuronettiformi per il 1985; kconsiderando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato; kconsiderando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di pleuronettiformi nelle acque delle isole Faeroeer da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1985, kHA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: kArticolo 1 kSi ritiene che le catture di pleuronettiformi nelle acque delle isole Faeroeer eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1985. kLa pesca dei pleuronettiformi nelle acque delle isole Faeroeer eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. kArticolo 2 kIl presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. kIl presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. kFatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1985, kPer la 62. k(4) GU n. L 13 del 16. 1. 1985, pag. 5. k Commissione kFrans ANDRIESSEN kVicepresidente
k((1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1. k(2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14. k(3) GU n. L 1 dell'1. 1. 1985, pag.
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