N. L 362/28 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 23 . 12. 82
REGOLAMENTO (CEE) N. 3450/82 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1982
che (issa le quantità di carni bovine congelate , destinate alla trasformazione, che
possono essere importate a condizioni speciali per il primo trimestre 1983
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Per il primo trimestre 1983, le quantità massime di cui
all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento
(CEE) n . 805/68 sono fissate :
— a 7 500 t, espresse in carni con osso, per le carni di
cui all'articolo 14, paragrafo 1 , lettera a), del regola
mento (CEE) n . 805/68 ;
— a 7 500 t, espresse in carni con osso, per le carni di
cui all'articolo 14, paragrafo 1 , lettera b), dello
stesso regolamento .
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 805/68 del Consiglio, del
27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine ('), modificato da
ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare
l'articolo 14, paragrafo 4, lettere a) e c),
considerando che il Consiglio, nel quadro del regime
speciale d'importazione applicabile alle carni bovine
congelate destinate alla trasformazione, ha elaborato,
per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31
dicembre 1983 , un bilancio estimativo di 60 000
tonnellate, ripartite in due quantitativi uguali di 30 000
tonnellate ciascuno secondo la natura dei prodotti
necessari ;
considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo
4, lettera a), del regolamento (CEE) n . 805/68, è neces
sario stabilire le quantità da importare trimestralmente
nonché il tasso di riduzione del prelievo all'importa
zione delle carni di cui all'articolo 14, paragrafo 1 ,
lettera b), del regolamento citato ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per le carni bovine,
Articolo 2
Il prelievo ali importazione delle carni di cui all'arti
colo 1 , secondo trattino, è pari al prelievo applicabile il
giorno dell'importazione ridotto del 55 % .
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comu
nità europee.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag. 24.
Full & Egal Universal Law Academy