23 . 12. 82 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 362/29
REGOLAMENTO (CEE) N. 3451/82 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1982
che fissa, per il primo trimestre 1983 , il quantitativo di giovani bovini maschi
che possono essere importati a condizioni speciali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 805/68 del Consiglio, del
27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni bovine ('), modificato da
ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare
l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 2, e
l'articolo 25,
considerando che la riduzione parziale del prelievo è
destinata, in particolare, a favorire il miglioramento
delle strutture di allevamento e di produzione di carni
bovine in Italia e in Grecia ; che occorre adottare a tal
fine misure adeguate onde consentire ai produttori , per
quanto possibile, di fruire direttamente di questo
regime senza peraltro escludere gli operatori commer
ciali tradizionali ; che tale obiettivo può essere conse
guito riservando, in via prioritaria, ai produttori agricoli
o alle loro organizzazioni professionali il rilascio dei
titoli che danno diritto al beneficio di detto regime ;
considerando che, a norma dell'articolo 9 , paragrafo 1 ,
del regolamento (CEE) n . 2377/80 , il richiedente
s' impegna sia ad effettuare personalmente, sia a fare
effettuare , sotto la propria responsabilità, le operazioni
d'ingrasso ; che, nel caso dei produttori agricoli o delle
organizzazioni professionali , si è constatato che la
facoltà concessa al richiedente di non effettuare perso
nalmente tali operazioni può, in taluni casi , rendere
possibili degli abusi ; che è pertanto opportuno soppri
mere tale facoltà per il trimestre in questione ;
considerando che, per quanto riguarda i produttori
agricoli o le loro organizzazioni professionali o il
commercio tradizionale, è necessario limitare il quanti
tativo massimo che può essere contemplato da
ciascuna domanda di titolo d'importazione per consen
tire una più equa ripartizione dei quantitativi disponi
bili ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per le carni bovine ,
considerando che il Consiglio, nel quadro del regime
d'importazione per i bovini maschi destinati all' in
grasso, ha fissato, per il periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre 1983 , un bilancio estimativo ; che a norma
dell'articolo 13 , paragrafo 4, lettera a), del regolamento
(CEE) n . 805/68 occorre determinare il quantitativo da
importare trimestralmente e l'aliquota di riduzione del
prelievo da applicare all'importazione di tali animali ;
considerando che le modalità pratiche di gestione del
regime speciale sono state stabilite con regolamento
(CEE) n . 612/77 (2), modificato dal regolamento (CEE)
n . 1384/77 (3), e con regolamento (CEE) n . 2377/80
della Commissione (4), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n . 1617/82 0 ;
considerando che si è constatata la necessita di tener
conto del fabbisogno di approvvigionamento di talune
regioni della Comunità, che accusano un deficit consi
derevole di bovini , destinati all' ingrasso ; che tale
fabbisogno è accentuato in Italia e in Grecia, dove può
essere valutato per il primo trimestre 1983 a 60 000
capi e a 9 500 capi rispettivamente ; HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
considerando che il fabbisogno di approvvigionamento
di giovani bovini destinati all'ingrasso giustifica, nel
primo trimestre 1983 , un'aliquota di riduzione del
prelievo più elevato per gli animali di peso, per capo ,
da 220 a 300 kg, originari e provenienti dalla Iugosla
via ;
1 . Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1983, il
quantitativo massimo di cui all'articolo 13 , paragrafo 4,
lettera a), del regolamento (CEE) n . 805/68 , è fissato a
71 500 capi di giovani bovini maschi destinati all' in
grasso, di peso vivo inferiore o uguale a 300 kg, di cui
60 000 capi devono essere importati e ingrassati in
Italia e 9 500 capi devono essere importati e ingrassati
in Grecia .
(') GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968, pag. 24 .
(2) GU n . L 77 del 25. 3 . 1977, pag. 18 .
(3) GU n . L 157 del 28 . 6 . 1977, pag. 16 .
0 GU n . L 241 del 13 . 9 . 1980 , pag. 5 .
(4 GU n . L 180 del 24 . 6 . 1982, pag. 24 .
23 . 12. 82N. L 362/30 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
a) ai produttori agricoli o alle loro organizzazioni
professionali entro un limite massimo di 6 330
capi, di cui al massimo 1 260 originari e in prove
nienza dalla Iugoslavia ; a tal fine, e nel quadro
della comunicazione di cui all'articolo 15, paragrafo
4, lettera a), del regolamento (CEE) n . 2377/80,
detto Stato membro specifica le categorie dei
richiedenti ;
b) agli altri richiedenti entro un limite massimo di
3 170 capi, di cui al massimo 640 originari e in
provenienza dalla Iugoslavia.
2 . Il prelievo riscosso ali importazione dei giovani
bovini di cui al paragrafo 1 è pari al prelievo applica
bile il giorno dell'importazione, ridotto del 60 % .
Tuttavia, nei limiti di un quantitativo massimo di
1 5 300 giovani bovini di peso, per capo, da 220 a 300
kg, originari e provenienti dalla Iugoslavia, il prelievo
applicabile il giorno dell'importazione è ridotto del
70 % .
Tale quantitativo massimo può essere importato entro
i seguenti limiti :
— 13 000 capi in Italia,
— 1 900 capi in Grecia e
— 400 capi negli altri Stati membri .
3 . La domanda di titolo e il titolo medesimo riguar
dano, in conformità dell'articolo 9 , paragrafo 1 , lettera
c), del regolamento (CEE) n . 2377/80 :
— giovani bovini di peso, per capo, fino a 300 kg ;
— ovvero giovani bovini di peso, per capo, da 220 a
300 kg, originari e provenienti dalla Iugoslavia.
In quest'ultimo caso, la domanda di titolo e il titolo
medesimo recano, nelle caselle 13 e 14, una delle
seguenti diciture :
Articolo 2
— Jugoslavien ,
— Jugoslawien,
— TiouyKOCT^a6ia,
— Yugoslavia,
— Yougoslavie,
— Iugoslavia,
— Joegoslavië .
1 . Per quanto attiene al quantitativo di cui ali arti
colo 1 , paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, lettera a) :
a) in deroga all'articolo 9 , paragrafo 1 , lettera d), del
regolamento (CEE) n . 2377/80, le domande di titoli
d'importazione presentate
— dai produttori agricoli , direttamente o tramite le
loro organizzazioni professionali , sono ricevibili
soltanto se i produttori agricoli s'impegnano per
iscritto ad effettuare nelle proprie aziende
l'ingrasso dei giovani bovini , importati ai sensi
del presente regolamento ;
— dalle organizzazioni professionali , sono ricevibili
soltanto se le stesse s' impegnano per iscritto a
fare effettuare l' ingrasso dei giovani bovini
importati ai sensi del presente regolamento
nelle aziende di coloro che risultano essere soci
di dette organizzazioni al momento della
dichiarazione di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 ,
lettera d), del regolamento (CEE) n . 612/77 ;
b) la domanda di titolo d' importazione non può
riguardare quantitativi superiori a 100 capi se è
presentata da richiedenti singoli e a 100 capi per
socio se è presentata da organizzazioni professio
nali , il quantitativo totale chiesto da un'organizza
zione professionale non potendo tuttavia eccedere
2 500 capi .
2 . Per quanto concerne il quantitativo di cui all'arti
colo 1 , paragrafo 5, lettera b), e paragrafo 6, lettera b),
la domanda di titoli d' importazione non può concer
nere un quantitativo superiore al 10 % di tale quanti
tativo .
3 . Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 , para
grafo 3 , del regolamento (CEE) n . 612/77, la cauzione
prevista dal suddetto articolo è svincolata, del tutto o
in parte, soltanto se viene fornita alle autorità compe
tenti dello Stato membro in questione la prova che
l'impegno di cui al paragrafo 1 , lettera a), è stato rispet
tato .
Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato .
4 . Nel quadro della comunicazione contemplata
all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento
(CEE) n . 2377/80 , gli Stati membri specificano le cate
gorie di peso viso e , nel caso di cui al paragrafo 3,
primo comma, secondo trattino, l'origine dei prodotti .
5 . Nell'ambito del quantitativo riservato all' Italia, i
titoli d' importazione possono essere rilasciati diretta
mente :
a) ai produttori agricoli o alle loro organizzazioni
professionali entro un limite massimo di 40 000
capi , di cui al massimo 8 660 originari e in prove
nienza dalla Iugoslavia ; a tal fine, e nel quadro
della comunicazione di cui all'articolo 15, paragrafo
4, lettera a), del regolamento (CEE) n . 2377/80 ,
detto Stato membro specifica le categorie dei
richiedenti ;
b) agli altri richiedenti entro un limite massimo di
20 000 capi, di cui al massimo 4 340 originari e in
provenienza dalla Iugoslavia .
6 . Nell'ambito del quantitativo riservato alla Grecia,
i titoli d' importazione possono essere rilasciati diretta
mente :
23 . 12. 82 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 362/31
Articolo 3 Articolo 4
Ai sensi dell articolo 1 5, paragrafo 3, del regolamento
(CEE) n . 2377/80, tutte le domande provenienti da uno
stesso interessato che si riferiscono ad una stessa cate
goria di peso ed alla stessa aliquota di riduzione del
prelievo sono considerate come un'unica domanda .
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comu
nità europee.
Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1983 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno (degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
Full & Egal Universal Law Academy