Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3451/85 della Commissione del 6 dicembre 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1633/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini
Gazzetta ufficiale n. L 328 del 07/12/1985 pag. 0023 - 0024
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0114
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0114
*****
REGOLAMEREGOLAMENTO (CEE) N. 3451/85 DELLA COMMISSIONE kdel 6 dicembre 1985 kche modifica il regolamento (CEE) n. 1633/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini
kLALA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, kvisto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, kvisto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1312/85 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, kconsiderando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 (3), determina gli animali della specie ovina che possono essere oggetto del premio variabile alla macellazione; che, a norma del paragrafo 2 del suddetto articolo, il Regno Unito determina le categorie, le qualità ed i limiti di peso degli animali cui riserva il diritto di beneficiare del suddetto premio; che è opportuno altresì, tenuto conto dell'esperienza acquisita, definire sul piano comunitario categorie, qualità e limiti di peso degli animali che possono beneficiare del premio variabile; kconsiderando che il mercato degli ovini è caratterizzato e dominato dalla produzione e dalla commercializzazione degli agnelli e che pertanto un premio concesso alla macellazione di tali animali si ripercuote automaticamente sui prezzi degli altri animali della specie ovina; che in passato una diminuzione supplementare dei prezzi nella regione 5 di questi altri animali rischiava di provocare gravi perturbazioni negli scambi con le altre regioni della Comunità e segnatamente negli scambi tradizionali con la regione 2; che è pertanto opportuno riservare il premio per gli animali entro il limite del peso di carcassa stimato a 24,5 kg, eccettuati gli arieti o le carcasse di arieti o altri ovini maschi comparabili, prodotti per i quali il Regno Unito può tuttavia concedere il premio in caso di esportazione, nonché le pecore o carcasse di pecore; kconsiderando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80, in caso di pagamento del premio variabile, la Commissione adotta le misure necessarie per permettere che un importo pari a quello di detto premio sia prelevato sui prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del suddetto regolamento al momento dell'uscita dalla regione 5; che, per le ragioni suindicate, questo importo dev'essere prelevato anche all'esportazione di prodotti che non beneficiano direttamente del premio variabile; che, tuttavia, è opportuno prevedere un coefficiente per le pecore e le loro carni che tenga conto dell'entità del beneficio indiretto della concessione del premio variabile agli agnelli per questi prodotti; che, per evitare perturbazioni causate da scambi artificiali tra la regione 5 e le altre regioni della Comunità, sembra opportuno applicare un coefficiente di 0,5; che occorre tuttavia stabilire che si proceda ad un riesame regolare di tale coefficiente per tener conto dell'andamento degli scambi in questione; kconsiderando che, nell'attesa di una soluzione appropriata per gli scambi dei prodotti diversi dalle pecore, che non beneficiano del premio per gli agnelli, soluzione che dovrebbe risultare a seguito di un esame approfondito entro l'inizio della campagna 1986, è opportuno autorizzare il Regno Unito a mantenere il regime attualmente applicato all'esportazione, kconsiderando che il comitato di gestione per gli ovini e caprini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, kHA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: kArticolo 1 kIl regolamento (CEE) n. 1633/84 è modificato come segue: k1. All'articolo 1, il testo dei paragrafi 1, 2 e 2 bis è sostituito dal testo seguente: k« 1. Possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80 solamente gli animali della specie ovina: ka) rispondenti alle norme di qualità che figurano in allegato; kb) aventi un peso di carcassa stimato non inferiore a 8 kg; inoltre il premio è concesso solamente entro il limite di 24,5 kg di peso carcassa; kc) nati nella regione 5 in cui è concesso il premio o che sono stati allevati in tale regione per almeno due mesi. k2. Non possono essere oggetto del premio: ka) gli arieti o le carcasse di arieti o altri ovini maschi o le loro carcasse che abbiano le caratteristiche della carcassa di un ariete; kb) le pecore o le loro carcasse. k2 bis. Il Regno Unito, tuttavia, può, in caso di esportazione, prevedere la concessione del premio per gli animali diversi da quelli di 27. k
lettera b), che soddisfino alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), e che siano stati spediti - essi o le loro carni - fuori dal territorio della regione 5, a condizione che detta spedizione possa essere comprovata. Qualora faccia ricorso a tale facoltà, il Regno Unito ne informa la Commissione, precisando le misure amministrative di controllo all'uopo adottate ». k2. All'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente: k« 4. Per le carcasse provenienti da animali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli importi previsti ai paragrafi 1 e 2 sono fissati utilizzando un coefficiente di 0,5; tale coefficiente si applica fatto salvo l'applicazione dei coefficienti previsti al paragrafo 3. kLa Commissione procede immediatamente al riesame di tale coefficiente in caso di perturbazioni negli scambi intracomunitari. kLa Commissione procede ogni sei mesi ad un riesame di tale coefficiente, tenendo conto dell'andamento degli scambi tra la regione 5 e le altre regioni della Comunità e dell'evoluzione dei prezzi. Essa decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80, su un eventuale adeguamento di tale coefficiente ». k3. All'articolo 5, paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente: k« In particolare, le competenti autorità del Regno Unito k- prevedono l'obbligo per gli operatori interessati di dichiarare ai servizi all'uopo designati i quantitativi e la designazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che devono essere spediti dalla regione 5 in cui il premio è concesso verso un'altra regione sia direttamente sia attraversando un'altra regione o un paese terzo; k- istituiscono una procedura amministrativa che prevede un controllo sistematico, comprendente in particolare la marchiatura individuale delle carcasse e, se del caso, dei loro tagli, per evitare che gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, siano prelevati sia per prodotti provenienti da animali che hanno beneficiato del premio sia per i miscugli di prodotti provenienti da animali che abbiano e che non abbiano beneficiato del premio, sia per qualsiasi altro prodotto che non è soggetto a tale importo ridotto ». k4. All'articolo 6, paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente: k« Le misure prese in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino, sono comunicate alla Commissione senza indugio ». kArticolo 2 kIl presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. kEsso si applica a decorrere dal 9 dicembre 1985. kIl presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. kFatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1985. kPer la Commissione kFrans ANDRIESSEN kVicepresidente k cui ai paragrafi 1 e 2,
k((1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1. k(2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 22. k(3) GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag.
Top