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Regolamento (CEE) n. 3453/85 del Consiglio del 5 dicembre 1985 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di 2' -terz-pentilantrachinone della sottovoce ex 29.13 F della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 10/12/1985 pag. 0001 - 0002
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 15 pag. 0042
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 15 pag. 0042
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3453/85 DEL CONSIGLIO
del 5 dicembre 1985
recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di 2'-terz-pentilantrachinone della sottovoce ex 29.13 F della tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,
considerando che nella Comunità la produzione di 2'-terz-pentilantrachinone della sottovoce ex 29.13 F della tariffa doganale comune è attualmente insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per il prodotto in questione dipende attualmente, e per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per il prodotto in causa ed alle condizioni più favorevoli; che occorre quindi aprire un contingente tariffario comunitario a dazio zero nei limiti di un volume adeguato e per un periodo che scade il 30 giugno 1986; che, per non compromettere l'equilibrio del mercato di tale prodotto, è opportuno fissare il volume del contingente tariffario comunitario a 70 tonnellate; che occorre d'altra parte prevedere la partecipazione della Spagna e del Portogallo a decorrere dal 1o marzo 1986;
considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che, tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario il cui periodo di applicazione è molto breve e che è destinato a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli stati membri;
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Dal 1o gennaio al 30 giugno 1986 il dazio della tariffa doganale comune per il 2'-terz-pentilantrachinone della sottovoce ex 29.13 F della tariffa doganale comune è totalmente sospeso nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 70 tonnellate.
Nei limiti di questo contingente tariffario la Spagna e il Portogallo applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1985.
2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno stato membro della Comunità a dieci a decorrere dal 1o gennaio 1986, in Spagna o in Portogallo a decorrere dal 1o marzo 1986, ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.
3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
Articolo 2
1. Gli stati membri prendono adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla loro parte cumulata del contingente comunitario. 2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.
3. Gli stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
Articolo 3
A richiesta della Commissione, gli stati membri la informano delle importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate sul contingente.
Articolo 4
Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER
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