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Regolamento (CEE) n. 3454/85 del Consiglio del 5 dicembre 1985 relativo all' apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune qualità di ferro-cromo della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 10/12/1985 pag. 0003 - 0005
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 15 pag. 0044
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 15 pag. 0044
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3454/85 DEL CONSIGLIO
del 5 dicembre 1985
relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune qualità di ferro-cromo della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,
visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,
considerando che, per talune qualità di ferro-cromo contenente in peso 4 % o più di carbonio o 6 % o più di carbonio, la produzione è, in misura variabile, insufficiente nella Comunità e che i produttori non possono soddisfare la totalità del fabbisogno delle industrie utilizzatrici; che quindi è nell'interesse della Comunità sospendere totalmente, per detto metallo, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune sino al 31 dicembre 1986, entro un nuovo contingente tariffario di volume adeguato; che, per non compromettere l'equilibrio del mercato di questa ferro-lega e assicurare un'evoluzione parallela dello smercio della produzione comunitaria e del soddisfacente approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, conviene fissare il volume contingentale al livello provvisorio di 217 000 tonnellate per coprire il fabbisogno immediato di importazione dai paesi terzi; che, per gli stessi motivi, pare fondato operare una distinzione fra talune qualità di ferro-cromo e ripartire tra queste il volume contingentale summenzionato; che, peraltro, conviene lasciare agli stati membri la possibilità di autorizzare le imputazioni a detto volume soltanto a certe condizioni di destinazione; che occorre, d'altra parte, prevedere la partecipazione della Spagna e del Portogallo a decorrere dal 1o marzo 1986;
considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni fino ad esaurimento di questi ultimi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari basato sulla ripartizione tra gli stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detti contingenti tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli stati membri calcolato, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi, durante un periodo di riferimento rappresentativo e secondo le prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;
considerando che, trattandosi di contingenti tariffari comunitari autonomi destinati a coprire il fabbisogno di importazione che si manifesta nella Comunità, si può ammettere a titolo sperimentale che la ripartizione del volume contingentale si effettui in funzione del fabbisogno provvisorio di importazioni da paesi terzi stimato per ciascuno degli stati membri; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione della tariffa doganale comune;
considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti, occorre suddividere in due parti i volumi contingentali, ripartendo la prima tra gli stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori degli stati membri, è opportuno fissare la prima parte di ogni contingente tariffario comunitario ad un livello relativamente alto, che, nella fattispecie, potrebbe ammontare ad oltre il 90 % dei volumi contingentali;
considerando che le quote iniziali degli stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare della riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza di ciascuna riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli stati membri;
considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale in uno degli stati membri si rendesse disponibile una forte rimanenza di una delle quote iniziali, tale stato deve trasferirne una percentuale considerevole alla riserva corrispondente, per evitare che una parte di uno dei contingenti comunitari rimanga inutilizzata in uno stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;
considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1986, è aperto nella Comunità un contingente tariffario di 217 000 tonnellate per talune qualità di ferro-cromo della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.
2. Il volume del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è così ripartito:
a) 7 000 tonnellate di ferro-cromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio;
b) 210 000 tonnellate di ferro-cromo contenente, in peso, il 6 % o più di carbonio.
3. Le importazioni dei prodotti in questione che beneficiano già dell'esenzione dal dazio doganale a titolo di un altro regime tariffario preferenziale non sono imputabili a questo contingente tariffario.
4. Nei limiti di questo contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale è totalmente sospeso. Nell'ambito del suddetto contingente la Spagna ed il Portogallo applicano dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni fissate in materia nell'atto di adesione del 1985.
Articolo 2
1. Una prima parte di ciascuno dei volumi indicati all'articolo 1, paragrafo 2, in ragione di 6 500 tonnellate per il contingente tariffario di cui alla lettera a) e di 195 665 tonnellate per il contingente tariffario di cui alla lettera b), è suddivisa tra gli stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide dal 1o gennaio sino al 31 dicembre 1986 per gli stati membri della Comunità a dieci e dal 1o marzo sino al 31 dicembre 1986 per la Spagna ed il Portogallo, corrispondono ai quantitativi seguenti:
a) per il ferro-cromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio:
1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 1 590 // Danimarca // 5 // Germania // 1 060 // Grecia // 5 // Spagna // 5 // Francia // 1 060 // Irlanda // 5 // Italia // 1 185 // Portogallo // 5 // Regno Unito // 1 580
b) per il ferro-cromo contenente, in peso, il 6 % o più di carbonio:
1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 10 000 // Danimarca // 5 // Germania // 74 500 // Grecia // 5 // Spagna // 5 000 // Francia // 47 600 // Irlanda // 5 // Italia // 43 500 // Portogallo // 50 // Regno Unito // 15 000
2. Le seconde parti, rispettivamente di 500 tonnellate e 14 335 tonnellate, costituiscono le riserve.
Articolo 3
1. Se una delle quote iniziali degli stati membri quale è fissata all'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa quota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.
2. Se, dopo aver esaurito una delle quote iniziali, uno di questi stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale.
3. Se, dopo aver esaurito una delle seconde quote, uno di questi stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.
Questo procedimento si applica fino ad esaurimento delle riserve.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischino di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.
Articolo 4
Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1986.
Articolo 5
Gli stati membri trasferiscono alla riserva, entro il 1o novembre 1986, la parte non utilizzata delle loro quote iniziali che eccede il 20 % del quantitativo iniziale alla data del 15 ottobre 1986. Essi possono trasferire una parte superiore se si hanno motivi di ritenere che essa rischi di rimanere inutilizzata.
Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o novembre 1986, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 ottobre 1986 incluso e imputate ai contingenti comunitari, nonché, se del caso, la parte delle loro quote iniziali che essi trasferiscono alla riserva corrispondente. Articolo 6
Gli stati membri possono limitare a determinate destinazioni la possibilità di effettuare imputazioni alle loro quote dei prodotti in questione. In tal caso l'utilizzazione alla destinazione particolare prescritta è controllata applicando le disposizioni comunitarie vigenti in materia.
Articolo 7
La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento delle riserve.
Entro il 5 novembre 1986, essa informa gli stati membri dell'entità delle riserve dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce una delle riserve sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo stato membro che procede all'ultimo prelievo.
Articolo 8
1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alle proprie parti cumulate dei contingenti tariffari.
2. Gli stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, il libero accesso alle quote loro assegnate.
3. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri è constatato sulla base delle importazioni dei prodotti in questione presentate in dogana e accompagnate da dichiarazioni di immissione in libera pratica.
Articolo 9
Gli stati membri informano la Commissione, dietro sua domanda, delle importazioni effettivamente imputate alle loro quote.
Articolo 10
Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore 1o gennaio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER
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