N. L 332/ 12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 10 . 12. 85
REGOLAMENTO (CEE) N. 3457/85 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1985
che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali , alle farine, alle semole e
ai semolini di frumento o di segala
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2727/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ('), modificato da ultimo dal
regolamento (CEE) n . 1018/84 (2), in particolare l'articolo
13, paragrafo 5,
visto il regolamento n . 1 29 del Consiglio, relativo al valore
dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel
quadro della politica agricola comune (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 2543/73 (4), in particolare
l'articolo 3,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione
dei cereali , delle farine di grano o di segala e delle semole
e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento
(CEE) n . 2956/85 (*) e dai successivi regolamenti modifica
tivi ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime dei prelievi , occorre applicare
per il calcolo di questi ultimi :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno
scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un
tasso di Conversione basato sul loro tasso centrale, cui
si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter,
paragrafo 2, del regolamento (CEE) n . 974/71 (é),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 855/
84 0,
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti
di ciascuna di tali monete, constatati durante un
periodo determinato, in rapporto alle monete della
Comunità di cui al trattino precedente e del predetto
coefficiente ;
che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6
dicembre 1985 ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n . 2956/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi
odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a
modificare i prelievi attualmente in vigore conforme
mente all'allegato al presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui
all'articolo 1 , lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n .
2727/75 sono fissati nell'allegato.
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre
1985 .
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(') GU n . L 281 dell 1 . 11 . 1975, pag. 1 .
(2) GU n . L 107 del 19 . 4. 1984, pag. 1 .
O GU n . 106 del 30 . 10 . 1962, pag. 2553/62.
(4) GU n. L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag. 1 .
(*) GU n . L 285 del 25. 10 . 1985, pag. 8 .
(«) GU n. L 106 del 12. 5. 1971 , pag. 1 . 0 GU n. L 90 dell' I . 4. 1984, pag. 1 .
10 . 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 332/ 13
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 9 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importa
zione applicabili ai cereali , alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala
(ECU/t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Prelievi
10.01 B I Frumento tenero e frumento sega
lato 130,49
10.01 B II Frumento duro 178,75 (■)(*)
10.02 Segala 1 10,13 («)
10.03 Orzo . 131,33
10.04 Avena 111,81
10.05 B Granturco, diverso dal granturco
ibrido destinato alla semina 106,19 (2) (3)
10.07 A Grano saraceno 0
10.07 B Miglio 73,98 (4)
10.07 C Sorgo 1 1 7,30 0
10.07 DI Triticale 0
10.07 D II Altri cereali o o
11.01 A Farine di frumento o di frumento
segalato 196,81
11.01 B Farine di segala 167,52
11.02 A la) Semole e semolini di frumento duro 290,48
1 1 .02 A I b) Semole e semolini di frumento
tenero 211,31
(') Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente
da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono appli
cati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei diparti
menti francesi d'oltremare.
(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importa
zione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo
all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.
(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati
direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito
di 0,60 ECU/t.
(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e
trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei
regolamenti (CEE) n . 1180/77 del Consiglio e (CEE) n . 2622/71 della
Commissione.
(^ All' importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale),
viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.
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