Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3459/85 della Commissione del 6 dicembre 1985 che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per le sardine atlantiche
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 10/12/1985 pag. 0016 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 2 pag. 0047
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 4 pag. 0035
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 2 pag. 0047
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 4 pag. 0035
*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 3459/85 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 1985
che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per le sardine atlantiche
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 171 e 358,
visto il regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine (1), in particolare l'articolo 4,
considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3117/85 definisce talune condizioni di concessione dell'indennità compensativa differenziate a seconda dei prodotti, i limiti quantitativi nonché i beneficiari del regime e fissa il metodo di calcolo di tale indennità;
considerando che detto regime deve applicarsi alle categorie di sardine più idonee ad essere smerciate senza difficoltà dopo la trasformazione;
considerando che le disposizioni di carattere tecnico e sanitario adottate dalle autorità nazionali garantiscono che i prodotti in causa sono stati sottoposti in modo completo e definitivo ad una delle trasformazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3117/85; che è d'uopo verificare la conformità dei prodotti trasformati in questione alle suddette disposizioni;
considerando che, per meglio precisare la portata del regime di cui tratasi, è opportuno definire i tipi di trasformazione ammessi;
considerando che, per i quantitativi per i quali è riconosciuto il diritto all'indennità, è opportuno precisare talune modalità relative all'introduzione delle domande, da parte degli interessati, per il versamento dell'indennità;
considerando che, ai fini di una sorveglianza permanente, i beneficiari dell'indennità devono tenere l'autorità di controllo costantemente informata delle loro attività di trasformazione;
considerando che in forza dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 171 e 358 dell'atto;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione dell'indennità compensativa per le sardine atlantiche, menzionata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3117/85, in appresso denominata « indennità ».
Articolo 2
1. L'indennità è concessa alle organizzazioni di produttori per le sardine:
- pescate da un membro;
- vendute a un trasformatore ai fini della loro trasformazione completa e definitiva, in conformità delle norme tecniche e sanitarie vigenti nello stato membro in cui è stabilito il trasformatore dell'indennità e applicabili ai prodotti destinati al consumo umano.
2. Per trasformazione ai sensi del paragrafo 1 si intendono le operazioni seguenti:
a) la congelazione;
b) la fabbricazione di conserve di cui alla voce 16.04 della tariffa doganale comune;
c) la filettatura o il sezionamento, sempreché accompagnati da una delle operazioni di cui alle lettere a) e b).
Articolo 3
L'importo dell'indennità è, per ogni partita di una stessa categoria commerciale venduta, determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3117/85.
Articolo 4
Se una delle operazioni di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è effettuata in uno stato membro diverso da quello che ha riconosciuto l'organizzazione di produttori che vende il prodotto, la prova che la trasformazione ha avuto luogo è fornita presentando l'esemplare di controllo T n. 5, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione (2) e alle disposizioni del presente regolamento.
Sull'esemplare T n. 5 devono figurare:
- nella casella 41, la designazione delle merci nello stato in cui si trovano al momento della spedizione;
- nella casella 104, una delle diciture seguenti in lettere maiuscole:
« UDLIGNINGSGODTGOERELSESBERETTIGET FORARBEJDNING
FORORDNING (EOEF) Nr. 3117/85 »,
« VERARBEITUNG, FUER DIE EINE AUSGLEICHSENTSCHAEDIGUNG GEWAEHRT WIRD
VERORDNUNG (EWG) Nr. 3117/85 »,
« METAPOIISI POY DIKAIOYTAI ANTISTATHMISTIKI APOZIMIOSI
KANONISMOS (EOK) arith. 3117/85 »,
« PROCESSING ELIGLIBLE FOR A COMPENSATORY ALLOWANCE
REGULATION (EEC) No 3117/85 »,
« TRANSFORMACIÓN QUE BENEFICIA DE UNA INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA
REGLAMENTO (CEE) No 3117/85 »,
« TRANSFORMATION BÉNÉFICIANT D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE
RÈGLEMENT (CEE) No 3117/85 »,
« TRASFORMAZIONE CHE BENEFICIA DI UN'INDENNITÀ COMPENSATIVA
REGOLAMENTO (CEE) N. 3117/85 »,
VERWERKING DIE IN AANMERKING KOMT VOOR EEN COMPENSERENDE VERGOEDING
VERORDENING (EEG) Nr. 3117/85 »,
« TRANSFORMAÇO BENEFICIANDO DE UMA INDEMNIZAÇO COMPENSATÓRIA
REGULAMENTO (CEE) N 3117/85 ».
Articolo 5
1. L'indennità è versata alle organizzazione di produttori interessate, su loro richiesta, dallo stato membro in cui sono stabilite, dietro presentazione:
- del contratto di vendita del prodotto nella prima fase di commercializzazione. Il contratto deve indicare quantomeno il nome e l'indirizzo degli operatori in causa, la quantità, il prezzo di vendita e la data di consegna di ogni partita venduta, nonché l'impegno del trasformatore di cui al paragrafo 2;
- la prova di pagamento della merce;
- se del caso, copia dell'esemplare di controllo T n. 5 di cui all'articolo 4,
sempreché all'atto del versamento non vi siano fondati motivi per ritenere che la trasformazione dei prodotti non è stata completa e definitiva.
2. Il trasformatore si impegna per iscritto a trasformare i prodotti oggetto del contratto conformemente al disposto dell'articolo 2. A tal fine deve procedere all'identificazione, nella contabilità del suo impianto, dei quantitativi comperati nel quadro del presente regime. Il trasformatore si impegna, inoltre, ad accettare che le autorità competenti procedano a verifiche in materia presso il suo impianto.
3. Le organizzazioni di produttori interessate presentano domanda d'indennità alle autorità competenti dello stato membro in causa entro la fine del mese successivo a quello della stipula del contratto di vendita.
Articolo 6
1. Gli stati membri interessati istituiscono un sistema di controllo per verificare che i prodotti per i quali è richiesta l'indennità abbiano effettivamente diritto a beneficiarne e che le disposizioni del presente regolamento sono rispettate.
2. Le modalità del sistema di controllo sono stabilite dallo stato membro e devono comportare al minimo quantomeno gli elementi seguenti:
- verifiche in materia presso gli impianti di trasformazione;
- l'obbligo per il beneficiario di presentare i documenti necessari ad accertare il suo diritto all'indennità;
- definizione degli elementi che devono essere riportati nella domanda d'indennità di cui all'articolo 5;
- identificazione nei registri di vendita delle organizzazioni di produttori dei quantitativi venduti nel quadro del presente regime.
Articolo 7
1. Gli stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro un massimo di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le misure di controllo istituite in applicazione dell'articolo 6, para- grafo 1.
2. Gli stati membri comunicano inoltre alla Commissione, ogni mese, i quantitativi venduti idonei a beneficiare dell'indennità nel mese precedente, ripartiti per categoria commerciale e per tipo di trasformazione effettuata, nonché le spese sostenute per la concessione dell'indennità.
3. L'importo dell'indennità concessa deve essere eventualmente rettificato, sulla base delle informazioni ottenute dalle autorità competenti nel corso del controllo di cui all'articolo 6.
Articolo 8
Il tasso di conversione applicabile all'indennità è il tasso rappresentativo in vigore il giorno della vendita del prodotto.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.
Top