Avis juridique important
Regolamento (CEE) n. 3460/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che sottopone le importazioni in Grecia di taluni prodotti di iuta originari del Bangladesh e dell' India a limiti quantitativi
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 24/12/1982 pag. 0003 - 0004
*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 3460/82 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1982
che sottopone le importazioni in Grecia di taluni prodotti di iuta originari del Bangladesh e dell'India a limiti quantitativi
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la Comunità ha negoziato con il Bangladesh e con l'India accordi sul commercio dei prodotti di iuta che comportano l'autolimitazione delle esportazioni di taluni di questi prodotti verso la Comunità;
considerando che, con il regolamento (CEE) n. 541/82 (1), il Consiglio ha sottoposto le importazioni in Grecia di taluni prodotti di iuta originari del Bangladesh e dell'India a limiti quantitativi per allineare, per quanto possibile, il regime applicabile all'importazione in questo Stato membro a quello vigente negli altri Stati membri della Comunità; che questo regime è stato introdotto in attesa della conclusione dei negoziati in corso con il Bangladesh e con l'India per adeguare gli accordi suddetti, in considerazione dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità;
considerando che, non essendo questi negoziati ancora giunti alla conclusione, è necessario, a titolo transitorio e in attesa dei loro risultati, mantenere il regime in vigore per la Grecia nel 1982, con un certo aumento del livello dei limiti quantitativi all'importazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 31 dicembre 1983, le importazioni in Grecia dei prodotti di iuta riportati in allegato, originari del Bangladesh e dell'India, sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.
Articolo 2
L'importazione in Grecia dei prodotti di iuta riportati in allegato è subordinata ad un'autorizzazione d'importazione che verrà rilasciata dalle autorità elleniche entro i limiti quantitativi indicati nell'allegato.
Articolo 3
I prodotti ammessi in Grecia in regime di perfezionamento attivo o in virtù di un altro regime sospensivo, non vengono imputati sui limiti quantitativi di cui all'articolo 2, a condizione che si dichiari che essi sono destinati, nell'ambito di tale sistema, alla riesportazione da questo territorio verso un paese terzo, tal quali o previa trasformazione.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.
Per il Consiglio
Il Presidente
O. MOELLER
(1) GU n. L 66 del 10. 3. 1982, pag. 1.
ALLEGATO
Limiti quantitativi all'importazione in Grecia di taluni prodotti di iuta originari del Bangladesh e dell'India
Livello dei limiti quantitativi 1983
(in tonnellate)
1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Categoria // N. della tariffa doganale comune // Codice Nimexe // Designazione delle merci // Bangla- desh // India // // // // // // // 4 // 57.10 B // // Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03: // // // // // 57.10-62 // ex B. di una larghezza superiore a 150 cm ma inferiore o uguale a 310 cm, diversi da quelli di cui alla cate- goria 7 // 200 // 600 // // // // // // // 7 // 57.10 B // // Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03: // // // // // 57.10-70 // ex B. di una larghezza superiore a 150 cm, imbianchiti, tinti o stampati, interamente o in parte, e senza cimose visibili nel senso della larghezza // 100 // 300 // // // // // //
Top