8 . 12. 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 345/9
REGOLAMENTO (CEE) N. 3460/83 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 1983
che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero
greggio, come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1785/81 del Consiglio,
del 30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 606/82 (2), in partico
lare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),
visto il parere del comitato monetario,
considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regola
mento (CEE) n . 1785/81 , la differenza tra i corsi o i
prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di
cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a), dello stesso
regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità
può essere compensata da una restituzione all'esporta
zione ;
considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n .
766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968 , che stabi
lisce le norme generali per la concessione di restitu
zioni all'esportazione dello zucchero (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 1489/76 (4), le restitu
zioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati
ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate
tenendo conto della situazione sul mercato comuni
tario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in parti
colare degli elementi di prezzo e di costo indicati
all'articolo 3 dello stesso regolamento ; che, in confor
mità dello stesso articolo, è opportuno tener conto
ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni
previste ;
considerando che per lo zucchero greggio la restitu
zione deve essere fissata per la qualità tipo ; che
quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento
(CEE) n . 431 /68 del Consiglio, del 9 aprile 1968 , che
determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il
luogo di transito di frontiera della Comunità per il
calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero (*) ; che
tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'arti
colo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n . 766/68 ;
che lo zucchero candito è stato definito dal regola
mento (CEE) n . 394/70 della Commissione, del 2
marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per
la concessione di restituzioni all'esportazione di
zucchero (6), modificato dal regolamento (CEE) n .
1467/77 Q ; che 1 importo della restituzione così calco
lato per quanto concerne gli zuccheri aromatizzati o
colorati deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed
essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore ;
considerando che la situazione del mercato mondiale o
le esigenze specifiche di taluni mercati possono
rendere necessaria la differenziazione della restituzione
per lo zucchero secondo la sua destinazione ;
considerando che in casi particolari l'importo della
restituzione può essere fissato mediante atti di natura
diversa ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime delle restituzioni, occorre
applicare per il calcolo di queste ultime :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale,
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete, constatato
durante un periodo determinato in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente ;
considerando che la restituzione deve essere fissata
ogni due settimane ; che la stessa può essere modifi
cata nell'intervallo ;
considerando che l'applicazione delle suddette moda
lità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello
zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello
zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale,
conduce a fissare la restituzione conformemente agli
importi di cui in allegato al presene regolamento ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a), del regolamento
(CEE) n . 1785/81 , come tali e non denaturati , sono
fissate agli importi di cui in allegato .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre
1983 .
(') GU n . L 177 dell 1 . 7. 1981 , pag. 4 .
(2) GU n . L 74 del 18 . 3 . 1982, pag. 1 .
(3) GU n . L 143 del 25 . 6 . 1968, pag. 6 .
(4) GU n . L 167 del 26 . 6 . 1976, pag. 13 .
O GU n . L 89 del 10 . 4 . 1968 , pag. 3 .
6) GU n . L 50 del 4 . 3 . 1970, pag . 1 . O GU n . L 162 dell l . 7. 1977, pag. 6 .
N. L 345/ 10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 8 . 12. 83
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 7 dicembre 1983 , che fissa le restituzioni
all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali
(ECU)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Importo della restituzione
per 100 kg
per 1 % di contenuto
in saccarosio e per
100 kg netti del
prodotto in questione
17.01 Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :
l A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :
(I) Zuccheri bianchi : \
(a) zuccheri canditi 31,73
(b) altri 30,34
(II) Zuccheri aromatizzati o colorati 0,3173
B. Zuccheri greggi :
II . altri :
(a) zuccheri canditi 29,19 (')
(b) altri zuccheri greggi 27,05 (')
(') Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 % . Se il rendimento dello zucchero
greggio esportato differisce dal 92 % , l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni
dell'articolo 5, paragrafo 3 , del regolamento (CEE) n . 766/68 .
Full & Egal Universal Law Academy