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Regolamento (CEE) n. 3460/85 della Commissione del 6 dicembre 1985 che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per le sardine mediterranee
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 10/12/1985 pag. 0019 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 2 pag. 0050
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 4 pag. 0038
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 2 pag. 0050
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 4 pag. 0038
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3460/85 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 1985
che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un'indennità compensativa per le sardine mediterranee
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 171 e 358,
visto il regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine (1), in particolare l'articolo 4,
considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85 definisce talune condizioni di concessione dell'indennità compensativa relative ai prodotti e trasformazioni eligibili, il limite quantitativo di 43 000 tonnellate nonché i beneficiari del regime e fissa il metodo di calcolo di tale indennità;
considerando che detto regime deve applicarsi alle categorie di sardine più idonee ad essere smerciate senza difficoltà dopo la trasformazione;
considerando che le disposizioni di carattere tecnico e sanitario adottate dalle autorità nazionali garantiscono che i prodotti in causa sono stati sottoposti in modo completo e definitivo ad una delle trasformazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3117/85; che è d'uopo verificare la conformità dei prodotti trasformati in questione alle suddette disposizioni;
considerando che è opportuno lasciare allo stato membro la facoltà di determinare, per ogni produttore stabilito sul suo territorio, i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità;
considerando che, per il rispetto del limite quantitativo comunitario di 43 000 tonnellate previsto dal presente regime, è opportuno che ogni stato membro notifichi alla Commissione, all'inizio della campagna, il quantitativo globale così attribuito; se del caso, è necessario prevedere le modalità di riduzione di detto quantitativo globale se il limite quantitativo massimo è superato;
considerando che, per i quantitativi per i quali è riconosciuto il diritto all'indennità, per provvedere a che il versamento di essa avvenga entro un termine ragionevole, è opportuno fissare a sei mesi dopo la data di consegna il termine massimo per la trasformazione e il deposito della domanda di versamento dell'indennità;
considerando che, per snellire la procedura relativa al versamento delle indennità, è opportuno prevedere il rilascio, da parte del produttore o dell'organizzazione di produttori, di un certificato scritto attestante che ciascuno dei quantitativi venduti rientra nei quantitativi ammissibili al beneficio dell'indennità stabilita a favore di detto produttore o di detta organizzazione di produttori; che, inoltre, ai fini del controllo dei suddetti attestati, è opportuno prevedere l'obbligo, per gli stati membri, di comunicarsi reciprocamente le necessarie informazioni concernenti i suddetti attestati;
considerando che, onde consentire un controllo permanente, i beneficiari dell'indennità devono in qualsiasi momento informare l'autorità di controllo delle loro attività di trasformazione;
considerando che in forza dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione, le istituzioni della Comunità passano adottare prima dell'adesione, le misure di cui agli articoli 171 e 358 dell'atto;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione dell'indennità compensativa per le sardine mediterranee, menzionata all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85, in appresso denominata « indennità ».
Articolo 2
1. L'indennità è concessa soltanto per le sardine che sono vendute a un transformatore ai fini della loro trasformazione completa e definitiva, nelle condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85, in conformità delle norme tecniche e sanitarie vigenti nello stato membro in cui è stabilito il trasformatore e valide per i prodotti destinati al consumo umano.
2. Ai sensi del paragrafo 1, si intende per trasformatore ogni persona fisica o giuridica che:
- sottoponga le sardine mediterranee ad una delle trasformazioni previste dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85;
- possegga i requisiti prescritti dalle disposizioni nazionali dello stato membro interessato per l'esecuzione delle trasformazioni.
Articolo 3
1. Il quantitativo per il quale l'indennità può essere concessa è determinato annualmente, per ogni campagna e ogni produttore o organizzazione di produttori, su richiesta dei medesimi; esso viene calcolato in via previsiva dallo stato membro in cui il produttore o l'organizzazione di produttori è stabilito, sulla base della quantità media annua che detto produttore o organizzazione di produttori ha venduto all'industria trasformatrice comunitaria per le trasformazioni eligibili ai sensi del presente regolamento, durante il periodo di riferimento 1982-1984.
2. Gli stati membri, interessati comunicano alla Commissione, un mese prima dell'inizio di ogni campagna, il quantitativo globale ammissibile al beneficio dell'indennità, attribuito in via previsiva per la campagna seguente, ripartito per categoria di prodotto e per tipo di trasformazione effettuata. Gli stati membri interessati, inoltre, segnalano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica di tale quantitativo.
Se la somma delle quantità concesse in via previsiva da ogni stato membro supera il limite massimo previsto al secondo trattino dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3117/85, la Commissione, previa consultazione degli interessati, decide del quantitativo globale ammissibile al beneficio dell'indennità per ogni stato membro, in funzione dei criteri determinati al para- grafo 1.
La Commissione si pronuncia sulla determinazione dei quantitativi entro 30 giorni dalla data di notifica degli stessi; se essa non si pronuncia entro questo termine, i quantitativi in questione sono da considerarsi accettati.
3. L'assegnazione definitiva dei quantitativi di cui al paragrafo 1 è subordinata all'accordo della Commissione sul quantitativo globale attribuito da ogni stato membro, conformemente al paragrafo 2.
Articolo 4
1. In occasione di ogni operazione di vendita, il produttore o l'organizzazione di produttori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, rilascia al trasformatore un attestato scritto in cui devono figurare almeno il nome del venditore e quello dell'acquirente, nonché il quantitativo e il prezzo del prodotto che è stato venduto, e recante l'indicazione che tale quantitativo rientra nei quantitativi ammissibili che gli sono stati attribuiti in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1.
Il produttore o l'organizzazione di produttori in questione trasmette immediatamente una copia di tale attestato allo stato membro che ha stabilito il quantitativo ammissibile.
2. Prima di procedere al versamento dell'indennità, lo stato membro in cui ha sede il produttore o l'organizzazione dei produttori che ha venduto il prodotto verifica che la somma dei quantitativi venduti e indicati in ciascun attestato rientra nel quantitativo ammissibile attribuito a detto produttore o organizzazione di produttori per la campagna in questione.
3. Se la trasformazione del prodotto ha luogo in uno stato membro diverso da quello in cui ha sede il venditore del prodotto, lo stato membro in cui è effettuata la trasformazione comunica ogni mese allo stato membro in cui ha sede il venditore del prodotto l'elenco degli attestati che gli sono pervenuti nel corso del mese precedente, in conformità dell'articolo 5, ai fini della verifica di cui al paragrafo 2. La verifica è effettuata non appena giunge l'elenco in questione e i suoi risultati sono comunicati immediatamente all'altro stato membro che ha fatto procedere alla verifica.
4. Qualora non possa esprimere un giudizio definitivo su un particolare attestato, lo stato membro in cui è eseguita la verifica di cui al paragrafo 2 chiede al produttore o all'organizzazione di produttori che ha rilasciato tale attestato di fornire la giustificazione entro il termine massimo di un mese.
Articolo 5
1. Il trasformatore interessato può introdurre una domanda di versamento dell'indennità non appena concluse le operazioni di trasformazione e, comunque, entro e non oltre sei mesi dalla data di consegna effettiva del prodotto.
2. Lo stato membro in cui è avvenuta la trasformazione provvede a versare l'indennità al trasformatore interessato, su richiesta di quest'ultimo e dietro presentazione:
- della fattura o della ricevuta relative alla vendita del prodotto, indicante quantomeno il nome e l'indirizzo degli operatori in causa, la quantità di prodotto acquistata, il prezzo d'acquisto effettivamente pagato al produttore o all'organizzazione di produttori, nonché la data di consegna per ogni categoria di prodotto;
- della prova di pagamento della merce, al prezzo di cui al primo trattino;
- dell'attestato di cui all'articolo 4,
nei limiti dei quantitativi per i quali può essere versata l'indennità, calcolati a norma dell'articolo 3, e dopo che la verifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sia stata effettuata.
3. Qualora dalla verifica risulti che i quantitativi venduti da un produttore o da un'organizzazione di produttore superano il quantitativo ammissibile che gli è stato attribuito per la campagna in questione, o qualora il produttore o l'organizzazione dei produttori in questione non fornisca alcuna risposta soddisfacente entro il limite di cui all'articolo 4, paragrafo 4, il versamento dell'indennità non può essere effettuato.
Articolo 6
1. Gli stati membri interessati istituiscono un sistema di controllo per verificare che i prodotti per i quali è richiesta l'indennità abbiano effettivamente diritto a beneficiarne e che le disposizioni del presente regolamento sono rispettate. 2. Le modalità del regime di controllo sono stabilite dello stato membro e devono comportare, almeno gli elementi seguenti:
- l'obbligo per il trasformatore di presentare i documenti necessari per accertare il suo diritto al versamento dell'indennità;
- l'obbligo per il produttore o l'organizzazione di produttori di tenere una contabilità delle vendite effettuate ai sensi del presente regolamento, con indicazione, per ogni operazione di vendita, della data, del cliente, della quantità e della qualità del prodotto venduto;
- a fini del controllo della trasformazione completa e definitiva, l'obbligo per il trasformatore di tenere una contabilità di magazzino quotidiana, dalla quale risultino, fra l'altro:
- la quantità di prodotto acquistata, ripartita per specie e per categoria, nonché la data di presa in consegna e il numero della fattura o della ricevuta,
- le date d'inizio e di conclusione delle operazioni di trasformazione,
- il quantitativo trasformato, ripartito per specie, categoria e tipo di trasformazione, nonché il luogo di trasformazione;
- verifiche presso le industrie di trasformazione interessate;
- la definizione degli elementi che devono essere riportati nella domanda d'indennità di cui all'articolo 5.
Articolo 7
1. Se il beneficiario dell'indennità ha commesso un'infrazione, di portata limitata, al regime d'indennità ma possa dimostrare che essa non è imputabile a un'intenzione fraudolenta o ad una grave negligenza, lo stato membro interessato trattiene un importo pari al 10 % del prezzo di ritiro comunitario delle sardine atlantiche applicabile ai quantitativi oggetto dell'infrazione che hanno beneficiato dell'indennità o sono destinati a beneficiarne.
2. Gli stati membri comunicano mensilmente alla Commissione i casi di applicazione del paragrafo 1.
Articolo 8
I quantitativi venduti nel quadro del presente regolamento devono essere indicati a parte nell'ultima colonna del registro il cui modello figura dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3138/82 della Commissione (1).
Articolo 9
1. Gli stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro un massimo di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le misure di controllo istituite in applicazione dell'articolo 6, para- grafo 1.
2. Gli stati membri comunicano altresì alla Commissione ogni mese, i quantitativi trasformati che hanno beneficiato dell'indennità nel mese precedente, ripartiti per categoria commerciale e per tipo di trasformazione effettuata nonché per le spese sostenute per la concessione dell'indennità.
Articolo 10
Il tasso di conversione applicabile all'indennità è il tasso rappresentativo in vigore alla data di consegna del prodotto.
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1.
(1) GU n. L 335 del 29. 11. 1982, pag. 9.
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