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Regolamento (CEE) n. 3463/85 della Commissione del 9 dicembre 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2329/85 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 10/12/1985 pag. 0027 - 0028
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0121
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0121
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3463/85 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1985
che modifica il regolamento (CEE) n. 2329/85 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 8,
visto il regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, che stabilisce le norme generali per l'applicazione delle misure speciali per i semi di soia (2), in particolare l'articolo 9,
considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2194/85, il primo acquirente che sia una persona diversa dal trasformatore è obbligato a consegnare o a vendere ad un trasformatore i semi di soia per i quali è stata presentata una domanda d'aiuto; che per la campagna 1985/1986 taluni primi acquirenti si sono impegnati a consegnare o vendere i prodotti ad un intermediario che procede alla consegna o alla vendita ad un trasformatore; che è opportuno autorizzare l'intervento di tale intermediario durante la campagna di commercializzazione in questione, definendone le condizioni;
considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2194/85 e l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2329/85 della Commissione (3), prevedono la concessione dell'aiuto e lo svincolo della cauzione qualora i semi di soia siano trasformati, consegnati o venduti entro i sei mesi successivi a quello della presentazione della domanda; che dall'esperienza acquisita è risultato che, in taluni casi, è difficile rispettare questo termine; che è quindi opportuno prorogare il suddetto periodo;
considerando che è opportuno prevedere le modalità da seguire nei casi di scambi intracomunitari di semi di soia prodotto nella Comunità; che il regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1209/85 (5), ha definito procedure e formulari che sono compatabili con il controllo dei prodotti in questione; che è opportuno specificare l'utilizzazione di tali procedure e di tali formulari; che è opportuno accordare il tempo necessario per l'applicazione di tali misure;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2329/85 è modificato come segue:
1. Nell'articolo 9 viene aggiunto il seguente paragrafo 3:
« 3. Per la campagna di commercializzazione 1985/1986, a condizione che sia possibile fornire la prova, giudicata soddisfacente dallo stato membro, che il quantitativo di semi di soia venduto dal primo acquirente corrisponde a quello venduto o consegnato al trasformatore, gli stati membri possono ammettere che una persona fisica o giuridica intermediaria acquisti i semi dal primo acquirente per rivenderli al trasformatore.
In tal caso, oltre alla dichiarazione di cui al paragrafo 2, viene redatta una dichiarazione analoga, senza l'indicazione che figura alla lettera f), tra il primo acquirente e l'intermediario ».
2. Nell'articolo 12, paragrafo 2, i termini « sei mesi » sono sostituiti dai termini « otto mesi ».
3. Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 14
1. Quando il primo acquirente è diverso dal trasformatore ed è situato nello stato membro di produzione e i semi sono venduti o consegnati dal primo acquirente ad un trasformatore situato in un altro stato membro, la prova della vendita o della consegna ad un trasformatore si considera fornita con la presentazione dell'esemplare di controllo T n. 5 di cui all'articolo 10 del regolamento (CCE) n. 223/77.
Le seguenti rubriche dell'esemplare di controllo T n. 5 devono essere completate con informazioni supplementari:
a) la rubrica 103,
b) la rubrica 104, cancellando la menzione inutile ed inserendo la seguente frase:
''Varer, der skal stilles til raadighed for en forarbejdningsvirksomhed - forordning (EOEF) nr. 2329/85, artikel 14, stk. 1".
''Zur Verarbeitung bestimmtes Erzeugnis - Verordnung (EWG) Nr. 2329/85, Artikel 14 Absatz 1".
''Emporévmata poy prépei na tethoýn sti diáthesi metapoiití - Árthro 14 parágrafos 1 toy kanonismoý (EOK) arith. 2329/85".
''Goods to be put at the disposal of a processor - Regulation (EEC) No 2329/85, Article 14 (1)".
''Marchandises à mettre à la disposition d'un transformateur - article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2329/85".
''Merci destinate ad essere vendute ad un trasformatore - regolamento (CEE) n. 2329/85, articolo 14, paragrafo 1".
''Aan een verwerker ter beschikking te stellen goederen - Verordening (EEG) nr. 2329/85, artikel 14, lid 1".
2. Quando il primo acquirente è situato in uno stato membro diverso dallo stato membro di produzione, la prova della trasformazione dei semi è fornita con la presentazione dell'esemplare di controllo T n. 5 di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77.
Le seguenti rubriche dell'esemplare di controllo T n. 5 devono essere completate con informazioni supplementari:
a) la rubrica 103,
b) la rubrica 104, cancellando la menzione inutile ed inserendo la seguente frase:
''Bestemt til forarbejdning til fremstilling af olie eller med henblik paa anden anvendelse inden for konsum eller foder i overensstemmelse med artikel 3, litra a), i forordning (EOEF) nr. 2194/85".
''Bestimmt zur Verarbeitung fuer die OElgewinnung oder fuer andere Nahrungs- oder Futtermittelzwecke gemaess Artikel 3 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 2194/85".
"Proorizómeno na metapoiitheí gia tin paragogí elaioládoy í gia álles chríseis stin anthrópini diatrofí í sti diatrofí zóon, sýmfona me tis diatáxeis toy árthroy 3 stoicheío a) toy kanonismoý (EOK) arith. 2194/85".
"For processing into oil or other uses in human or animal foods, in accordance with the provisions of Article 3 (a) of Regulation (EEC) No 2194/85".
''Destin à être transformé pour la production d'huile ou en vue d'autres utilisations dans l'alimentation humaine ou animale, conformément aux dispositions de l'article 3 point a) du règlement (CEE) no 2194/85".
''Destinato ad essere trasformato per la produzione d'olio o per altre utilizzazioni nell'alimentazione umana o animale, in conformità del disposto dell'articolo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2194/85".
''Bestemd om te worden verwerkt met het oog op de produktie van olie of voor ander gebruik in menselijke voeding of diervoeding overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, sub a), van Verordening (EEG) nr. 2194/85".
Nella casella ''controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione" che figura a tergo dell'esemplare di controllo, l'attestazione della data in cui la trasformazione è stata ultimata viene iscritta solamente dopo che i controlli di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2329/85 sono stati effettuati. Inoltre, il peso netto del prodotto constatato all'atto della consegna, nonché il tenore di umidità e di impurità devono figurare nella rubrica ''osservazioni" ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Tuttavia, il punto 1 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o settembre 1985 e il punto 3 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
(2) GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 16.
(4) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.
(5) GU n. L 124 del 9. 5. 1985, pag. 19.
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