10 . 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 332/33
REGOLAMENTO (CEE) N. 3468/85 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1985
che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
attualmente in vigore conformemente ali allegato del
presente regolamento,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero ('), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 (2), in particolare
l'articolo 16, paragrafo 8 ,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione di
zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati
dal regolamento (CEE) n . 1809/85 (3), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 3452/85 (4) ;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CEE) n . 1809/85 ai dati di cui la Commis
sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo
1 , del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati , per lo
zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero
bianco, nell'allegato.
Articolo 2
II presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre
1985.
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(') GU n . L 177 dell' I . 7. 1981 , pag. 4.
(2) GU n. L 151 del 10 . 6 . 1985, pag. 1 .
(3) GU n. L 169 del 29 . 6 . 1985, pag. 77 .
0 GU n. L 328 del 7. 12. 1985, pag. 25.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 9 dicembre 1985 , che fissa i prelievi all'importa
zione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio
(ECU/ 100 kg)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Importo
del prelievo
17.01 Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :
A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati
B. Zuccheri greggi
46,50
41,53 (')
(') Il presente importo e applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 % . Se il
rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 % , l' importo del prelievo applica
bile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 .
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