5. 12. 81 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 349/5
REGOLAMENTO (CEE) N. 3470/81 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 1981
relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva
detenuto dall'organismo d'intervento greco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, — circa 2 500 tonnellate d olio d oliva vergine extra ;
— circa 2 500 tonnellate d'olio d'oliva vergine fine ;
— circa 5 000 tonnellate d'olio d'oliva vergine
corrente ;
— circa 4 000 tonnellate olio d'oliva vergine
lampante .
Articolo 2
Il bando di gara e pubblicato il 7 dicembre 1981 .
Le partite di olio messe in vendita e le relative località
di deposito sono affisse nella sede dell'Ydagep, via
Acharnon , 5, Atene, Grecia.
Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio
alla Commissione .
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio, del
22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organiz
zazione comune dei mercati nel settore dei grassi (!),
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 3454/
80 (2), in particolare l'articolo 1 2 , paragrafo 4,
considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE)
n . 2754/78 del Consiglio (3), prevede che la vendita
dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d' intervento
si effettui mediante gara ;
considerando che, in applicazione dell'articolo 12,
paragrafo 1 , del regolamento n . 136/66/CEE, l'orga
nismo d' intervento greco ha acquistato, a partire dalla
campagna 1980/ 1981 , notevoli quantità di olio
d'oliva ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 2960/77
della Commissione (4), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n . 3473/80 (5 ), ha fissato le condizioni di
vendita mediante gara sul mercato della Comunità e
per l'esportazione degli oli d'oliva ; che la situazione
del mercato greco dell'olio d'oliva è attualmente favo
revole alla vendita di parte degli oli in questione ; che,
onde agevolare il regolare approvvigionamento del
mercato fino al termine della campagna in corso,
occorre procedere alla vendita di tali oli nel quadro di
una gara permanente ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per i grassi ,
Articolo 3
La prima serie di offerte deve pervenire ali Ydagep, via
Acharnon, 5 , Atene, Grecia entro e non oltre il 18
dicembre 1981 alle ore 14 (ora locale).
La serie di offerte successiva deve essere trasmessa
sempre entro e non oltre il 22 gennaio 1982, pari
menti alle ore 14 .
Articolo 4
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
L'organismo d' intervento greco Ypiresia Diachiriseos
Agoron Georgikon Proionton in appresso denominato
« Ydagep » indice una gara permanente , in conformità
delle disposizioni del presente regolamento e del rego
lamento (CEE) n . 2960/77, per la vendita sul mercato
della Comunità dei seguenti quantitativi di olio d'oliva
provenienti dagli interventi della campagna 1980 /
1981 :
1 . Per quanto riguarda gli oli d oliva vergine
lampanti , le offerte sono fatte per un olio avente 5° di
acidità .
2. Se l'olio d'oliva aggiudicato ha un grado di
acidità diverso da quello per il quale è stata fatta
l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto,
maggiorato o diminuito, secondo la tariffa che figura
qui di seguito :
Olio d'oliva vergine lampante :
— fino a 5° di acidità :
maggiorazione di 129 Dr per ciascun grado o
frazione di grado di acidità in meno rispetto a 5° ;
— da più di 5° sino a 8° di acidità :
diminuzione di 129 Dr per ciascun grado o
frazione di grado di acidità in più rispetto a 5° ;
(') GU n . 172 del 30 . 9 . 1966, pag . 3025/66 .
2 GU n . L 360 del 31 . 12 . 1980 , pag . 16 .
(J ) GU n . L 331 del 28 . 11 . 1978 , pag. 13 .
(
(5 ) GU n . L 363 del 31 . 12 . 1980 , pag. 49 .
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— da più di 8° :
diminuzione supplementare di 141 Dr per ciascun
grado o frazione di grado di acidità in più rispetto
a 8° .
L rdagep comunica agli enti assuntori l'elenco delle
partite non aggiudicate . L'elenco delle partite non
aggiudicate è affisso nella sede dell'Ydagep al più tardi
il 7 di ogni mese .
Articolo 5
Articolo 8LYdagep trasmette alla Commissione, al più tardi tre
giorni dopo la scadenza di ciascun termine previsto
per la presentazione delle offerte , un elenco anomino
nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in
vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.
La cauzione di cui ali articolo 7 del regolamento
(CEE) n . 2960/77 è fissata a 584 Dr/ 100 kg.
Articolo 6
Articolo 9
Il prezzo minimo di vendita e fissato, in conformità
della procedura stabilita dall'articolo 38 del regola
mento n . 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute,
al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del mese nel
corso del quale sono state presentate le offerte . La deci
sione che fissa il prezzo minimo di vendita è notifi
cata immediatamente allo Stato membro interessato .
L indennità di magazzinaggio, di cui all'articolo 1 5
del regolamento (CEE) n . 2960/77, è pari a 100 Dr/
100 kg.
Articolo 10
Articolo 7
L olio d oliva è venduto dallTdagep al più tardi il 5 di
ogni mese che segue quello nel corso del quale sono
state presentate le offerte .
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1981 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
Full & Egal Universal Law Academy