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Regolamento (CEE) n. 3472/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, che modifica per la terza volta il regolamento (CEE) n. 2192/82, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 24/12/1982 pag. 0029 - 0029
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3472/82 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1982
che modifica per la terza volta il regolamento (CEE) n. 2192/82, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e le favette (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,
considerando che l'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2192/82 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3322/82 (3), prevede che, per motivi di corretta gestione amministrativa, la domanda di messa sotto controllo obbliga ad utilizzare effettivamente i prodotti entro 150 giorni; che dall'esperienza acquisita è risultato che questo termine non era appropriato; che quindi, per gli stessi motivi e per ovviare a tale stato di cose, occorre prorogare detto termine per tutti i prodotti che sono messi sotto controllo dalla data dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2192/82;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il testo del primo comma dell'articolo 20 è sostituito dal seguento testo:
« Salvo caso di forza maggiore, la domanda di messa sotto controllo obbliga ad utilizzare effettivamente i prodotti ai sensi dell'articolo 16 entro 270 giorni dalla data di presentazione della domanda ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica ai prodotti messi sotto controllo a decorrere dal 1o agosto 1982.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) GU n. L 233 del 7. 8. 1982, pag. 5.
(3) GU n. L 351 dell'11. 12. 1982, pag. 27.
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