N. L 365/32 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 24. 12. 82
REGOLAMENTO (CEE) N. 3474/82 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1982
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Comunità devono essere stabiliti tenendo conto dei
prezzi praticati che si rivelino più favorevoli per
l'esportazione ; che i prezzi del commercio internazio
nale devono essere stabiliti tenendo conto dei corsi e
dei prezzi di cui al paragrafo 2 di detto articolo ;
considerando che la situazione del commercio interna
zionale o le esigenze specifiche di taluni mercati
possono rendere necessaria per un determinato
prodotto la differenziazione della restituzione secondo
la destinazione ;
considerando che i mosti di uve concentrati e i vini da
tavola diversi dai vini da tavola del tipo R III e i vini
da tavola rosati provenienti dai vitigni del tipo Portu
gieser possono attualmente formare oggetto di esporta
zioni economicamente rilevanti ;
considerando che, a norma dell'articolo 1 del regola
mento (CEE) n . 3389/81 della Commissione, del 27
novembre 1981 , che fissa le modalità di applicazione
delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivini
colo (*), modificato dal regolamento (CEE) n . 3473/
82 (6), la restituzione deve essere fissata almeno una
volta ogni sei mesi ;
considerando che, tenendo conto dell'applicazione
delle norme e delle modalità sopramenzionate all'at
tuale situazione del mercato, segnatamente ai corsi e ai
prezzi dei vini nella Comunità e nel commercio inter
nazionale, è opportuno fissare le restituzioni agli
importi indicati nell'allegato al presente regolamento ;
considerando che il comitato di gestione per i vini non
ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo
presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 337/79 del Consiglio, del
5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo ('), modificato da ultimo dal rego
lamento (CEE) n . 3082/82 (2), in particolare l'articolo
20, paragrafo 4,
considerando che , a norma dell'articolo 20 del regola
mento (CEE) n . 337/79 , nella misura necessaria per
consentire un'esportazione economicamente rilevante
dei prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 2, dello
stesso regolamento, sulla base dei prezzi di tali prodotti
nel commercio internazionale, la differenza tra tali
prezzi e i prezzi della Comunità può essere compen
sata da una restituzione all'esportazione ; che possono
tuttavia essere accordate restituzioni soltanto per i
prodotti di cui all'articolo 1 , paragrafo 2, del regola
mento (CEE) n . 345/79 del Consiglio, del 5 febbraio
1979 , che stabilisce nel settore vitivinicolo le norme
generali relative alla concessione delle restituzioni
all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro
importo (3), modificato dal regolamento (CEE) n .
2009/81 (4) ;
considerando che , a norma dell'articolo 2 del regola
mento (CEE) n . 345/79 , le restituzioni devono essere
fissate prendendo in considerazione, da una parte, la
situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi e
delle disponibilità dei prodotti in causa sul mercato
della Comunità, e , dall'altra , dei prezzi di tali prodotti
nel commercio internazionale ; che deve essere tenuto
altresì conto delle spese menzionate in detto articolo e
dell'aspetto economico delle esportazioni previste ; che
devono essere presi in considerazione anche gli obiet
tivi definiti nello stesso articolo e l'interesse ad evitare
perturbazioni sul mercato della Comunità ; che tutta
via, per la fissazione dell' importo delle restituzioni
applicabili ai vini liquorosi , occorre tener conto della
differenza tra i prezzi comunitari e quelli praticati sul
mercato mondiale unicamente per il vino e i mosti
che entrano nella composizione dei vini liquorosi ; che
tale differenza non viene constatata per gli altri
prodotti utilizzati per l'utilizzazione dei suddetti vini ;
considerando che, a norma dell'articolo 3 del regola
mento (CEE) n . 345/79 , i prezzi sul mercato della
Articolo 1
Le restituzioni ali esportazione dei prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 2, del regolamento (CEE) n .
345/79 sono fissate nell'allegato.
Articolo 2
Il regolamento (CEE) n . 3635/81 è abrogato .
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comu
nità europee.
Esso si applica dal 16 dicembre 1982.
(') GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979, pag. 1 .
(2) GU n . L 326 del 23 . 11 . 1982, pag. 1
(3) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979, pag. 69 .
(4) GU n . L 195 del 18 . 7 . 1981 , pag. 6 .
O GU n . L 341 del 28 . 11 . 1981 , pag. 24 .
(6) Vedi pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale .
24. 12 . 82 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 365/33
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
N. L 365/34 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 24. 12. 82
ALLEGATO
Numero della
tariffa doganale
comune
Designazione delle merci
Importo
della restituzione
in ECU/% vol/hl
ex 20.07 A I
B I a) 1
B I b) 1
Mosti di uve concentrati rispondenti alla definizione che
figura al punto 5 dell'allegato II del regolamento (CEE) n.
337/79 :
— per le esportazioni verso tutte le destinazioni , ad ecce
zione dei paesi terzi situati nel continente americano e
delle isole che da esso politicamente dipendono, come
pure dei paesi terzi di cui all'articolo 1 del regolamento
(CEE) n. 2223/70, salvo la Romania, la Bulgaria e
l'Ungheria 1,05
ex 22.05 C I
CU
Vino da tavola bianco, con gradazione alcolometrica effet
tiva uguale o superiore a 9,5 % voi e non superiore a 1 5 %
voi, diverso :
— dai vini da tavola dei tipi A II e A III e
— dai vini di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n.
337/79 e che superano i quantitativi normalmente vini
ficati quali sono determinati in applicazione del
suddetto articolo
per le esportazioni verso :
1 , i paesi dell'Africa ad eccezione dei paesi che figurano
all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70 1,15
2, le altre destinazioni , ad eccezione dei paesi terzi situati
nel continente americano e delle isole che da esso politi
camente dipendono, come pure dei paesi terzi di cui
all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70, salvo la
Romania, la Bulgaria e l'Ungheria 1,45
ex 22.05 C I
CU
Vino da tavola bianco, con gradazione alcolometrica effet
tiva uguale o superiore a 9,5 % voi e non superiore a 15 %
voi , di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 e
che superano i quantitativi normalmente vinificati quali
sono determinati in applicazione del suddetto articolo
per le esportazioni verso :
1 , i paesi dell'Africa ad eccezione dei paesi che figurano
all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70 0,40
2 , le altre destinazioni, ad eccezione dei paesi terzi situati
nel continente americano e delle isole che da esso politi
camente dipendono, come pure dei paesi terzi di cui
all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70, salvo la
Romania, la Bulgaria e l'Ungheria 0,70
ex 22.05 C I
CII
Vino da tavola rosso o rosato, con gradazione alcolometrica
effettiva uguale o superiore a 9,5 % voi e non superiore a
1 5 % voi, diverso :
— dal vino da tavola del tipo R III e dal vino da tavola
rosato proveniente dai vitigni del tipo Portugieser e
— dai vini di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n.
337/79 e che superano i quantitativi quali sono determi
nati in applicazione del suddetto articolo
per le esportazioni verso :
1 , i paesi dell'Africa ad eccezione dei paesi che figurano
all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70 1,15
2, le altre destinazioni, ad eccezione dei paesi terzi situati
nel continente americano e delle isole che da esso politi
camente dipendono, come pure dei paesi terzi di cui
all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70 , salvo la
Romania, la Bulgaria e l'Ungheria 1,45
24. 12. 82 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 365/35
Numero della
tariffa doganale
comune
Designazione delle merci
Importo
della restituzione
in ECU/% vol/hl
ex 22.05 C I
CII
Vino da tavola rosso o rosato, con gradazione alcolometrica
effettiva uguale o superiore a 9,5 % voi e non superiore a
1 5 % voi, di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n.
337/79 e che superano i quantitativi quali sono determinati
in applicazione del suddetto articolo
per le esportazioni verso :
1 , i paesi dell'Africa ad eccezione dei paesi che figurano
all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70
2, le altre destinazioni, ad eccezione dei paesi terzi situati
nel continente americano e delle isole che da esso politi
camente dipendono, come pure dei paesi terzi di cui
all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70, salvo la
Romania, la Bulgaria e l'Ungheria
0,40
0,70
ex 22.05 C I
CU
Vini da tavola bianchi dei tipi A II e A III (vino da tavola
bianco proveniente esclusivamente dai vitigni del tipo
Sylvaner, Müller Thurgau e Riesling) :
— per le esportazioni verso tutte le destinazioni , ad ecce
zione dei paesi terzi situati nel continente americano e
delle isole che da esso politicamente dipendono, come
pure dei paesi terzi di cui all'articolo 1 del regolamento
(CEE) n. 2223/70, salvo la Romania, la Bulgaria e
l'Ungheria
Importo
della restituzione
in ECU/hl
5,50
ex 22.05 C III a) 2
C III b) 3
C IV a) 2
C IV b) 3
Vini liquorosi diversi dai v.q.p.r.d. :
— per le esportazioni verso tutte le destinazioni, ad ecce
zione dei paesi terzi situati nel continente americano e
delle isole che da esso politicamente dipendono, come
pure dei paesi terzi di cui all'articolo 1 del regolamento
(CEE) n. 2223/70, salvo la Romania, la Bulgaria e
l'Ungheria 17,25
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