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Regolamento (CEE) n. 3475/85 della Commissione del 9 dicembre 1985 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2823/85 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di zoccoli originari della Svezia
Gazzetta ufficiale n. L 333 del 11/12/1985 pag. 0018 - 0018
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 23 pag. 0019
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 23 pag. 0019
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3475/85 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1985
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2823/85 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di zoccoli originari della Svezia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,
previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,
considerando quanto segue:
con regolamento (CEE) n. 2823/85 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di zoccoli originari della Svezia;
a seguito delle rimostranze alcune parti interessate e delle autorità doganali di alcuni stati membri, volte ad ottenere maggiore chiarezza nella descrizione del prodotto in oggetto, la Commissione ritiene opportuno che la descrizione del prodotto contenuta nel regolamento (CEE) n. 2823/85 venga modificata nel modo seguente:
« zoccoli con suole esterne di cuoio naturale, cuoio artificiale, gomma o plastica e con tomaie di cuoio naturale o rivestito di PVC »,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2823/85 è modificato nel modo seguente:
a) Pagina 11, lettera A, punto 1, righe 6-8 e pagina 13, articolo 1, paragrafo 1, la locuzione « zoccoli con suole esterne di cuoio naturale o di cuoio rivestito di PVC e con tomaie di cuoio » è sostituita dalla locuzione seguente:
« zoccoli con suole esterne di cuoio naturale, cuoio artificiale, gomma o plastica e con tomaie di cuoio naturale o rivestito di PVC ».
b) Pagina 11, lettera A, punto 1, riga 19 e pagina 13, articolo 1, paragrafo 1, l'indicazione « codice Nimexe 64.02-41 » è sostituita da « codice Nimexe ex 64.02-41 ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1985.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 11.
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