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Regolamento (CEE) n. 3476/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, che concede, per la campagna 1982/1983, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini da tavola
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 24/12/1982 pag. 0038 - 0041
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3476/82 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1982
che concede, per la campagna 1982/1983, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini da tavola
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/82 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 12 bis, paragrafo 5, e l'articolo 65,
visto il regolamento (CEE) n. 2144/82 del Consiglio, del 27 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), in particolare l'articolo 2,
considerando che, a norma dell'articolo 5, del regolamento (CEE) n. 337/79, anteriormente al 10 dicembre di ogni anno viene stabilito un bilancio di previsione; che, a partire dalla campagna 1982/1983, tale bilancio deve consentire, ai fini dell'eventuale applicazione della misura di distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, di valutare non solo le risorse e i fabbisogni della Comunità in materia di vini da tavola e di v.q.p.r.d., ma anche di conoscere, all'interno della categoria dei vini da tavola, la situazione per quanto riguarda i vari tipi; che i dati, grazie ai quali si può tener conto di questa nuova esigenza, non hanno potuto essere raccolti in tempo utile per stabilire il bilancio anteriormente alla data prevista; che, tuttavia, i dati disponibili autorizzano a constatare che, per i vini da tavola le disponibilità all'inizio della campagna vinicola superano di più di 4 mesi le utilizzazioni normali; che, stando così le cose e onde evitare che la misura di ammasso a lungo termine perda la sua efficacia qualora la possibilità di concludere i relativi contratti sia stata data con ritardo, è opportuno che tale possibilità sia offerta per la prima campagna di applicazione del regolamento (CEE) n. 337/79 modificato, anche se non esiste un bilancio compilato formalmente;
considerando che i dati disponibili rivelano l'esistenza di eccedenze per tutti i tipi di vino da tavola, nonché per i vini da tavola che sono con essi in stretta relazione economica; che occorre pertanto prevedere la possibilità di concludere contratti a lungo termine per questi tipi di vino da tavola;
considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79 per i contratti di magazzinaggio a lungo termine l'importo dell'aiuto può essere maggiorato fino al 20 %; che, date le condizioni dell'attuale campagna viticola e data in particolare l'entità dei quantitativi disponibili, implicante la conclusione di contratti di magazzinaggio a lungo termine, è opportuno disporre un aumento del 10 % dell'importo dell'aiuto di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2600/79 della Commissione (4) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3150/82 (5); che, tuttavia, per i vini da tavola il cui livello qualitativo è superiore al livello medio dei vini da tavola che possono formare oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine e il cui prezzo è conseguentemente più elevato, è d'uopo prevedere un rialzo del 20 %;
considerando che, per alleggerire durevolmente il mercato ed evitare nuove difficoltà allo scadere dei contratti di magazzinaggio a breve termine già conclusi, è opportuno autorizzare la conclusione di contratti di magazzinaggio a lungo termine per il vino che forma oggetto di un contratto di magazzinaggio a breve termine concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, è necessario conoscere il quantitativo massimo di vino da tavola sotto contratto di magazzinaggio che può formare oggetto della distillazione di cui al suddetto articolo; che occorre pertanto prevedere che i produttori comunichino le informazioni necessarie agli organismi d'intervento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È concessa la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine per tutti i tipi di vino da tavola nonché per i vini da tavola che sono con essi in stretta relazione economica, a condizione che detti vini posseggano i requisiti seguenti:
1.2 // I. Vini bianchi // // a) gradazione alcolometrica effettiva minima: // 10 % vol; // b) acidità totale minima (espressa in acido tartarico): // 4,5 grammi per litro; // c) acidità volatile massima: // 9 milliequivalenti per litro; // d) tenore massimo di anidride solforosa: // 155 milligrammi per litro; // e) tenore massimo in zuccheri residui: // 2,5 grammi per litro; // f) tenuta all'aria: // buona per almeno 24 ore; // g) assenza di gusti anormali. // // II. Vini rossi // // a) gradazione alcolometrica effettiva minima: // 10 % vol; // b) acidità totale minima (espressa in acido tartarico): // // - per i vini la cui gradazione alcolometrica effettiva è inferiore a 11 % vol: // 5 grammi per litro; // - per i vini la cui gradazione alcolometrica effettiva è uguale o superiore a 11 % vol: // 4,5 grammi per litro; // c) acidità volatile massima: // // - vini con gradazione alcolometrica effettiva inferiore a 12,5 % vol: // 12 milliequivalenti per litro; // - vini con gradazione alcolometrica effettiva uguale o superiore a 12,5 % vol: // 14 milliequivalenti per litro; // d) tenore massimo in anidride solforosa: // 120 milligrammi per litro; // e) tenore massimo in zuccheri residui: // 2,5 grammi per litro; // f) tenuta all'aria: // buona per almeno 24 ore; // g) assenza di gusti anormali; // // h) assenza di ibridi. //
I vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l'anidride solforosa il cui tenore massimo è quello fissato per i vini bianchi.
Tuttavia i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III sono esentati dal rispetto delle condizioni di cui ai punti a), d) ed e).
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati in stretta relazione economica con i vini da tavola del tipo:
- A I, i vini da tavola bianchi con gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 12 % vol non appartenenti al tipo A II o al tipo A III;
- R I, i vini da tavola rossi con gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 12 % vol e non superiore a 12,5 % vol, non appartenenti al tipo R III;
- R II, i vini da tavola rossi con gradazione alcolometrica effettiva superiore a 12,5 % vol non appartenenti al tipo R III.
Articolo 2
Per i contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 1, l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2600/79 è maggiorato del 10 %. Detto importo è tuttavia maggiorato del 20 % per i vini da tavola che posseggono i requisiti seguenti:
1.2 // I. Vini bianchi // // a) gradazione alcolometrica effettiva minima: // 11 % vol; // b) acidità totale minima (espressa in acido tartarico): // 4,5 grammi per litro; // c) acidità volatile massima: // 8 milliequivalenti per litro; // d) tenore massimo in anidride solforosa: // 135 milligrammi per litro; // e) tenore massimo in zuccheri residui: // 2 grammi per litro; // f) tenuta all'aria: // buona per almeno 24 ore; // g) assenza di gusti anormali. // // II. Vini rossi // // a) gradazione alcolometrica effettiva minima: // 11 % vol; // b) acidità volatile minima (espressa in acido tartarico): // 4,5 grammi per litro; // c) acidità volatile massima: // 11 milliequivalenti per litro; // d) tenore massimo in anidride solforosa: // 95 milligrammi per litro; // e) tenore massimo in zuccheri residui: // 2 grammi per litro; // f) tenuta all'aria: // buona per almeno 24 ore; // g) assenza di gusti anormali; // // h) assenza di ibridi. //
I vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l'anidride solforosa il cui tenore massimo è quello fissato per i vini bianchi.
Tuttavia i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III sono esentati dal rispetto delle condizioni di cui ai punti a), d) ed e).
Articolo 3
A richiesta dell'interessato, i contratti di magazzinaggio a breve termine conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono risolti per i quantitativi per i quali l'interessato abbia contemporaneamente concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine.
In tal caso, per i quantitativi per i quali è stato concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine, il diritto all'aiuto per il magazzinaggio a breve termine rimane acquisito per il periodo durante il quale detti quantitativi formano oggetto di tale contratto.
Articolo 4
1. I produttori che desiderano concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine per un vino da tavola comunicano all'organismo d'intervento, all'atto della presentazione della domanda di conclusione di contratti, il quantitativo totale di vino da tavola prodotto per la campagna in corso.
A tale scopo, il produttore presenta:
- per il vino ottenuto dalla vinificazione di uve fresche, una copia della dichiarazione o delle dichiarazioni di raccolta compilate in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 134 della Commissione o un attestato equivalente rilasciato dall'autorità competente;
- per il vino ottenuto dalla vinificazione di mosti di uve o di mosti di uve parzialmente fermentati, una copia del documento o dei documenti d'accompagnamento per il trasporto dei prodotti che ha acquistato sino agli impianti di vinificazione. Per i vini da tavola dei tipi A II, A III e R III, la documentazione prevista al primo trattino del comma precedente può essere sostituita da un estratto della contabilità vistato dall'autorità competente.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il 10 maggio 1983, il quantitativo massimo di vino da tavola sotto contratto di magazzinaggio a lungo termine che può formare oggetto della distillazione di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica dal 16 dicembre 1982.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 326 del 23. 11. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 15.
(5) GU n. L 331 del 26. 11. 1982, pag. 33.
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