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Regolamento (CEE) n. 3476/85 della Commissione del 10 dicembre 1985 relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera della Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 333 del 11/12/1985 pag. 0019 - 0019
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3476/85 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 1985
relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera della Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1985 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (3), modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2756/85 (4), prevede dei contingenti di sugarello per il 1985;
considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno stato membro hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sugarello nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) da parte di navi battenti bandiera di uno stato membro o registrate in uno stato membro hanno esaurito il contingente assegnato per il 1985,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si ritiene che le catture di sugarello nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno stato membro o registrate in uno stato membro hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1985.
La pesca dal sugarello nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno stato membro o registrate in uno stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.
(3) GU n. L 1 dell'1. 1. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 259 dell'1. 10. 1985, pag. 68.
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