N. L 347/30 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12. 83
REGOLAMENTO (CEE) N. 3477/83 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 1983
che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame
considerando che, dal controllo regolare dei dati sui
quali è basata la determinazione del prezzo medio
d'offerta per i prodotti nel settore del pollame ad ecce
zione del pollame macellato e delle metà o quarti di
pollame, risulta che per le importazioni elencate
nell'allegato devono essere fissati importi supplemen
tari nella misura ivi indicata ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per il pollame e le uova,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2777/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore del pollame ('), modifi
cato dall'atto di adesione della Grecia (2), in particolare
l'articolo 8 , paragrafo 4,
considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta
franco frontiera di un prodotto, in appresso denomi
nato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo
limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve
essere aumentato di un importo supplementare pari
alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta ;
che il prezzo d'offerta è determinato conformemente
all'articolo 1 del regolamento n . 163/67/CEE della
Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo
supplementare applicabile alle importazioni di
prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi (3), modi
ficato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 1527/73 (4) ;
considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito
per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi ; che,
tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi
terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi , infe
riori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi , dev'essere
stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esporta
zioni da questi altri paesi ;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Gli importi supplementari , previsti dall'articolo 8 del
regolamento (CEE) n . 2777/75 per i prodotti di cui
all'articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento stesso
menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente
all'allegato al presente regolamento .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre
1983 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, l' 8 dicembre 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 282 delll . 11 . 1975, pag. 77 .
(2) GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979, pag. 17.
(3) GU n . 129 del 28 . 6 . 1967, pag. 2577/67.
(
9 . 12. 83 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 347/31
ALLEGATO
Importi supplementari per ì prodotti del settore del pollame ad eccezione del pollame vivo,
del pollame macellato e delle metà o quarti di pollame
(ECU/100 kg)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci Importosupplementare Designazione dell'importazione
02.02 Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili
(esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati : I
B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) : l
II . non disossate : ll
d) Petti e pezzi di petti :
2 , di tacchini 30,00 origine : Ungheria
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