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Regolamento (CEE) n. 3477/85 della Commissione del 10 dicembre 1985 relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi
Gazzetta ufficiale n. L 333 del 11/12/1985 pag. 0020 - 0020
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3477/85 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 1985
relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1985 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (3), modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2756/85 (4), prevede dei contingenti di passera di mare per il 1985;
considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera di mare nelle acque della zona CIEM II a (zona CE), IV da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 1985; che i Paesi Bassi hanno proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 30 novembre 1985; che è quindi necessario di riferirsi a tale data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque della zona CIEM II a (zona CE), IV eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1985.
La pesca della passera di mare nelle acque della zona CIEM II a (zona CE), IV eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile dal 30 novembre 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.
(3) GU n. L 1 dell'1. 1. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 259 dell'1. 10. 1985, pag. 68.
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