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Regolamento (CEE) n. 3479/80 della Commissione, del 30 dicembre 1980, che modifica vari regolamenti del settore del luppolo in seguito all' adesione della Repubblica ellenica
Gazzetta ufficiale n. L 363 del 31/12/1980 pag. 0083 - 0083
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0266
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 32 pag. 0191
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0266
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 20 pag. 0128
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 20 pag. 0128
REGOLAMENTO (CEE) N. 3479/80 DELLA COMMISSIONE del 30 dicembre 1980 che modifica vari regolamenti del settore del luppolo in seguito all'adesione della Repubblica ellenica
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Grecia (1), in particolare l'articolo 146, paragrafo 2,
considerando che, a norma dell'articolo 22 dell'atto di adesione della Grecia, gli adattamenti degli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato II dell'atto sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato;
considerando che sono necessari adattamenti anche per atti adottati dopo la firma del trattato di adesione e la cui validità si estende dopo il 1o gennaio 1981;
considerando che, nel settore del luppolo, è necessario completare, aggiungendo talune menzioni in lingua greca, il regolamento (CEE) n. 1517/77 della Commissione, del 6 luglio 1977, che fissa l'elenco dei diversi gruppi di varietà di luppolo coltivati nella Comunità (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 382/80 (3), nonché il regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione, del 28 aprile 1978, relativo alle modalità di certificazione del luppolo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1465/79 (5),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CEE) n. 1517/77 è modificato come segue:
1. Il titolo è completato col termine «PARARTIMA».
2. Sotto la colonna A sono aggiunti i seguenti termini:
«Omada 1: Aromatikos Lykiskos».
3. Sotto la colonna B sono aggiunti i seguenti termini:
«Omada 2: Pikros Lykiskos».
4. Sotto la colonna C sono aggiunti i seguenti termini:
«Omada 3: Loipa».
Articolo 2
All'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 890/78 sono aggiunti i seguenti termini:
«Pistopoiimeno proion
Kanonismos (EOK) arith. 890/78».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1981.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1980.
Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente
(1) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.(2) GU n. L 169 del 7. 7. 1977, pag. 13.(3) GU n. L 44 del 18. 12. 1980, pag. 5.(4) GU n. L 117 del 29. 4. 1978, pag. 43.(5) GU n. L 177 del 14. 7. 1979, pag. 35.
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