24. 12. 82 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 365/45
REGOLAMENTO (CEE) N. 3479/82 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1982
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 2, del regolamento (CEE) n . 1428/76 (*), prendendo
come base, per ogni mese di validità del titolo di
esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle
offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata
l'esportazione ;
considerando che, al fine di permettere il normale
funzionamento del regime delle restituzioni, occorre
applicare per il calcolo di queste ultime :
— per le monete che restano tra di esse all'interno di
uno scarto istantaneo massimo in contanti di
2,25 % , un tasso di conversione basato sul loro
tasso centrale,
— per le altre monete, un tasso di conversione basato
sulla media aritmetica dei tassi di cambio in
contanti di ciascuna di tali monete, constatato
durante un periodo determinato, in rapporto alle
monete della Comunità di cui al trattino prece
dente ;
considerando che, come risulta dal complesso delle
disposizioni precitate, il correttivo applicabile il 1°
gennaio 1983 deve essere fissato conformemente all'al
legato al presente regolamento ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per i cereali ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 1418/76 del Consiglio,
del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune
del mercato nel settore del riso ('), modificato da
ultimo dall'atto di adesione della Grecia (2), in partico
lare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4,
primo comma, del regolamento (CEE) n . 1418/76 la
restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di
rotture di riso il giorno della presentazione della
domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di
entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve
essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da
effettuare entro il periodo di validità del titolo ;
considerando che il regolamento n . 474/67/CEE (3),
modificato dal regolamento (CEE) n . 1397/68 (4), ha
stabilito le modalità della fissazione anticipata della
restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di
riso ;
considerando che, in virtù di detto regolamento, la
restituzione applicabile il giorno della presentazione
della domanda deve essere, in caso di fissazione antici
pata, diminuita di un importo uguale al massimo alla
differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il
prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo
di 0,30 ECU per tonnellata ; che, per contro, la restitu
zione deve essere aumentata di un importo uguale al
massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif
d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore
al secondo di 0,30 ECU per tonnellata ;
considerando che il prezzo cif è quello determinato
conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE)
n . 1418/76 ; che il prezzo cif d'acquisto a termine è
quello stabilito conformemente all'articolo 3 , paragrafo
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate antici
patamente per le esportazioni di riso e di rotture di
riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento
(CEE) n . 1418/76, è fissato nell'allegato al presente
regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1983 .(') GU n . L 166 del 25 . 6 . 1976, pag. 1 .
(2) GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979, pag. 17 .
(3) GU n . 204 del 24 . 8 . 1967, pag. 20 .
(") GU n . L 222 del 10 . 9 . 1968, pag. 6 . (5) GU n . L 166 del 25. 6 . 1976, pag. 30 .
N. L 365/46 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 24. 12. 82
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 1982, che fissa il correttivo applicabile
alla restituzione per il riso e le rotture di riso
(ECU/t)
Numero
della tariffa
doganale
comune
Designazione delle merci
Corrente
1
1° term.
2
2o term.
3
3o term.
4
ex 10.06 Riso :
B. I. Risone o riso semigreggio :
a) Risone :
1 , a grani tondi
2, a grani lunghi
— —
b) Riso semigreggio :
1 , a grani tondi
2, a grani lunghi 0 0 0 0
II. Riso semilavorato o riso
lavorato :
a) Riso semilavorato :
1 , a grani tondi — — — —
2, a grani lunghi — — — —
b) Riso lavorato :
1 , a grani tondi
2, a grani lunghi 0 0 0 0
III . Rotture — — — —
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