N. L 347/36 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 . 12. 83
REGOLAMENTO (CEE) N. 3481/83 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 1983
che abroga gli importi supplementari per l'ovoalbumina e la lattoalbumina
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2783/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune
degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ('),
modificato dall'atto di adesione della Grecia (2), in
particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando che, per taluni prodotti di cui all'articolo
1 , del regolamento (CEE) n . 2783/75, degli importi
supplementari sono stati fissati dal regolamento (CEE)
n . 3255/83 della Commissione, del 17 novembre 1983,
che fissa l'importo supplementare per l'ovoalbumina e
la lattoalbumina (3) ;
considerando che, dal controllo regolare dei dati sui
quali è basata la constatazione dei prezzi d'offerta medi
dei prodotti citati , risulta che i prezzi d'offerta franco
frontiera di tali prodotti non si situano più al di sotto
del livello del prezzo limite ; che le condizioni dell ar
ticolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n .
2783/75 non sono realizzate ; che è necessario abro
gare gli importi supplementari fissati nel regolamento
(CEE) n . 3255/83 ;
considerando che le misure previste dal presente rego
lamento sono conformi al parere del comitato di
gestione per il pollame e le uova,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n . 3255/83 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre
1983 .
Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1983 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 282 dell' i . 11 . 1975, pag. 104.
0 GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979, pag. 17.
(3) GU n . L 321 del 18 . 11 . 1983, pag. 28 .
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